Cassazione Civile, Ordinanza n. 21457/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un contratto di compravendita di un terreno agricolo, l'amministrazione finanziaria notificava un avviso di rettifica e liquidazione con cui richiedeva maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, assumendo un valore del bene ben superiore a quello dichiarato in atto, determinato mediante metodo sintetico-comparativo e richiamo anche ai valori OMI e a compravendite di immobili similari. I contribuenti impugnavano l'atto deducendone, in primo grado, la nullità per difetto di valida sottoscrizione; in appello l'ufficio otteneva riforma della decisione. In cassazione i ricorrenti proponevano tre motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la sottoscrizione fosse invalida perché la delega prodotta dall'ufficio era interna e non specifica, con conseguente difetto di legittimazione del firmatario; 2) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, assumendo che la rettifica si fondasse solo sui valori OMI, qualificabili come mere presunzioni semplici; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR adeguatamente considerato le deduzioni e i documenti dei contribuenti che avrebbero smentito la congruità dei valori utilizzati dall'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto il motivo inammissibile o comunque infondato perché privo di autosufficienza, non essendo stata riprodotta la delega contestata, e perché la delega di firma all'atto impositivo può essere conferita mediante ordini di servizio interni senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato; la CTR aveva inoltre accertato in fatto la presenza della direttiva del Direttore Regionale e la legittimazione del sottoscrittore. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto l'avviso adeguatamente motivato, poiché basato non solo sui valori OMI ma anche sui valori di altri sette immobili similari, con indicazione di caratteristiche, metratura ed estremi degli atti di compravendita; ciò rendeva rispettato l'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986. La censura, nella sostanza, mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive; anche sotto questo profilo, i ricorrenti chiedevano in realtà una nuova valutazione del quadro probatorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente effettuata da un funzionario delegato tramite delega di firma; la delega ha natura interna e può essere attuata anche con ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, purché sia individuabile la qualifica del delegato.
L'avviso di rettifica e liquidazione deve essere motivato con riferimento ai criteri di determinazione del valore venale e agli elementi concreti utilizzati; è legittimo il ricorso a una stima comparativa che utilizzi sia valori OMI sia dati di compravendite di immobili similari, purché il contribuente sia posto in condizione di difendersi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma, non la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata valutazione di singole prove, deduzioni difensive o questioni argomentative.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale della sua discussione e la sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La delega di firma per la sottoscrizione degli avvisi dell'amministrazione finanziaria ha natura interna e non richiede, di regola, una delega nominativa, essendo sufficiente che l'atto organizzativo consenta di identificare la qualifica del soggetto delegato.
- In materia di rettifica del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro, l'atto è adeguatamente motivato se espone il criterio estimativo seguito e indica gli elementi concreti posti a base della stima, potendo utilizzare in modo congiunto valori OMI e comparazioni con immobili similari.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili o infondate.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa confutazione di prove, deduzioni o argomentazioni difensive; il ricorrente deve indicare il fatto, il dato probatorio, il momento della discussione e la decisività.
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