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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41890/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la determinazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione: mancata motivazione sulle ragioni che hanno determinato l'entità della pena complessiva, omissione nel chiarire se sia stata applicata la riduzione per il rito abbreviato per il reato satellite, mancata distinzione e quantificazione degli aumenti per ciascun reato satellite, e uso generico del criterio dell'equità senza adeguata motivazione; inoltre, essendo la pena complessiva sensibilmente superiore al minimo edittale, sarebbe necessaria una motivazione più approfondita secondo i parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuova valutazione. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel quantificare la pena in caso di continuazione, deve motivare non solo l'individuazione della pena base ma anche l'entità degli aumenti per i reati satellite, indicare se e come sia stata applicata la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), distinguere gli aumenti relativi ai diversi reati e fornire motivazione più esaustiva quando la pena si discosta dal minimo edittale. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio affinché il giudice di merito effettui una nuova determinazione motivata del cumulo/continuazione nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sindacato sul procedimento esecutivo: il giudice dell'esecuzione adito ex art. 671 esercita il potere di quantificazione della pena e non può aggravare la posizione del condannato rispetto al giudizio di cognizione (divieto di reformatio in peius).

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione e gli aumenti per i reati-satellite; impone limiti quantitativi (limite del triplo della pena-base) e richiede che gli aumenti siano determinati in modo verificabile.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per l'individualizzazione della pena: il giudice deve motivare la scelta dei parametri (circostanze, personalità, modalità) e fornire motivazione più ricca quando la pena si discosta dal minimo edittale.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato quale parametro generale dell'esercizio discrezionale della funzione sanzionatoria insieme all'art. 133; indica i limiti e le modalità con cui il giudice deve operare nella determinazione della pena.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per individuare il reato più grave ai fini della determinazione della pena in caso di reati concorrenti/continuati; il giudice dell'esecuzione deve rispettare tale criterio nella determinazione della pena-base.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato: quando un reato satellite è stato giudicato con abbreviazione, l'aumento previsto per la continuazione è soggetto alla riduzione premiale e il giudice deve specificare in motivazione di averne tenuto conto.

  • art. 81, comma 3 cod. pen.

    Riferimento al limite quantitativo e agli effetti del cumulo/continuazione; richiede che il giudice verifichi l'osservanza dei limiti normativi nel cumulo delle pene.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che quantifica la pena per reati in continuazione deve motivare sia l'individuazione della pena-base sia l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite, permettendo il controllo del percorso logico-giuridico.
  • Se un reato satellite è stato giudicato con il rito abbreviato, l'aumento per continuazione è soggetto alla riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.: il giudice deve dichiarare esplicitamente in motivazione di averla applicata.
  • La motivazione deve essere più approfondita quando la determinazione della pena si discosta dal minimo edittale: il richiamo generico all'"equità" non è sufficiente.
  • È necessario distinguere e quantificare separatamente gli aumenti relativi a singoli reati-satellite, anche per consentire corretti effetti esecutivi (es. prescrizione, cumulo giuridico, misure cautelari).
  • Il giudice dell'esecuzione opera con gli stessi criteri discrezionali del giudice della cognizione e deve rispettare i limiti quantitativi di legge nonché il divieto di reformatio in peius.

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