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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26722/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato gravemente indiziato di rapina aggravata in danno di due furgoni portavalori, indicato come basista dell’azione: secondo l’impostazione accusatoria richiamata dal provvedimento, un commando di otto persone armate di kalashnikov, fucile e pistole avrebbe assaltato i mezzi, minacciato le guardie giurate, fatto esplodere il veicolo contenente il denaro e sottratto oltre tre milioni di euro; successivamente, presso l’abitazione dell’indagato sarebbero stati sequestrati una carabina, proiettili, esplosivo, detonatore, passamontagna e abbigliamento mimetico. La custodia in carcere era stata confermata e l’istanza difensiva di revoca o sostituzione con misura meno afflittiva era stata rigettata dal giudice e poi dal Tribunale del riesame. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con primo e terzo motivo, la violazione degli artt. 292, 299 e 274 c.p.p. e il vizio di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il tempo trascorso in carcere, l’assenza di partecipazione alla fase esecutiva, la sostanziale incensuratezza, il radicamento familiare e sociale, la chiusura delle indagini e la positiva condotta intramuraria avrebbero dovuto far ritenere affievolito il pericolo di recidiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 275 c.p.p. e la motivazione solo apparente sul punto dell’adeguatezza della custodia in carcere, lamentando che il Tribunale non avesse valutato la possibilità di arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, alla luce degli elementi favorevoli allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e manifestamente infondati i motivi sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura, osservando che il Tribunale del riesame aveva correttamente escluso la presenza di fatti nuovi idonei a mutare la prognosi cautelare e aveva considerato neutro il mero decorso del tempo trascorso in custodia, non essendo questo, da solo, idoneo a giustificare la revoca o la sostituzione della misura. Ha inoltre rilevato che la difesa si era limitata a riproporre questioni già esaminate e disattese nei precedenti incidenti cautelari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo altresì gli adempimenti penitenziari di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    in camera di consiglio con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale

    la trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio senza intervento delle parti per mancanza di richiesta rituale di discussione orale

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme violate in tema di motivazione e requisiti dell’ordinanza cautelare

  • art. 299 c.p.p.

    norma richiamata quale base dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e della verifica di fatti nuovi

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidiva

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato con riferimento al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione in assenza di rimessione in libertà

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    richiamato in via conseguenziale per gli adempimenti penitenziari disposti dalla cancelleria

Massime di principio

  • Ai fini della revoca o della sostituzione di una misura cautelare coercitiva, non è sufficiente la mera riproposizione di elementi già dedotti e già disattesi nei precedenti incidenti cautelari: occorre l’allegazione di un fatto nuovo o di un mutamento concreto e favorevole all’indagato, idoneo a incidere sulla prognosi di pericolosità o sulle altre esigenze cautelari.
  • Il mero decorso del tempo trascorso in custodia cautelare non costituisce, di per sé solo, un elemento automatico di attenuazione delle esigenze cautelari; esso è neutro se non è accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo affievolimento del pericolo cautelare.
  • La valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura deve essere ancorata alla posizione individuale dell’indagato e non può arrestarsi alla sola gravità oggettiva del fatto, ma quando il provvedimento dia conto dell’assenza di elementi nuovi e della neutralità del tempo trascorso la motivazione è sufficiente.
  • Anche la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva richiede una verifica concreta della sopravvenuta idoneità della misura alternativa: in mancanza di elementi nuovi, la misura originaria può essere mantenuta come unica ritenuta adeguata.
  • In sede di ricorso per cassazione contro decisioni cautelari, il generico dissenso rispetto alla motivazione del giudice di merito, privo di specifici elementi sopravvenuti o di reali censure logiche e giuridiche, è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliariObbligo di firma
IstitutiOnere della prova

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