Cassazione Penale, Sentenza n. 20848/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cristaudo ha impugnato l'ordinanza del 22/06/2022 che aveva rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova terapeutico, detenzione domiciliare, semilibertà) con due motivi principali: (1) violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 51-ter Ord. pen., artt. 656, comma 10, 677 e 678 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di revoca disposta dal Magistrato di sorveglianza anche nel caso di arresti domiciliari esecutivi; (2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che l'UEPE avrebbe auspicato la concessione di una misura alternativa per consentire il prosieguo del percorso terapeutico presso il Ser.T., e che il Tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente le circostanze favorevoli dedotte in memoria (rimozione tempestiva delle telecamere, ragioni di sicurezza per il montaggio precedente alla misura, natura della persona presente il 5/6/2022, assenza di rilievi in un'esecuzione precedente, percorso terapeutico positivo).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'interpretazione del ricorrente fosse in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata: l'art. 656, comma 10, c.p.p. sospende l'ordine d'esecuzione e pone il condannato nello stato detentivo in cui si trova fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, mentre il Magistrato di sorveglianza può disporre una sospensione cautelativa del regime domiciliare investendo poi il Tribunale ai sensi dell'art. 51-ter per una verifica ampia dei presupposti per la prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente applicato i criteri di valutazione delle misure alternative: ha motivato adeguatamente la rilevanza delle gravi condotte durante gli arresti domiciliari (videosorveglianza esterna con registrazione delle immagini in violazione della privacy, ostacoli e ritardi ai controlli con catene/lucchetti, rifiuto di farsi controllare, presenza di persona pregiudicata nel cortile) e l'assenza di prospettive lavorative, insieme ai numerosi precedenti penali (armi, stupefacenti), concludendo per il rischio di recidiva e la pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 51-ter è richiamato per la competenza del Tribunale di sorveglianza a decidere, entro termini, sulla prosecuzione, sostituzione o revoca delle misure alternative; la Corte interpreta che la decisione non sia una mera convalida del provvedimento cautelativo del Magistrato di sorveglianza ma una compiuta verifica dei presupposti per l'ammissione alla misura.
art. 656 cod. proc. pen. (comma 10)
Il comma 10 dispone la sospensione dell'ordine di esecuzione per il condannato già agli arresti domiciliari e affida al Magistrato di sorveglianza la gestione della custodia domestica fino alla decisione del Tribunale; la Corte sottolinea che tale sospensione non esclude la successiva ampia verifica del Tribunale sui presupposti per la misura alternativa.
artt. 47, 47-bis, 47-ter, 48, 50 Ord. pen.
Richiamati come quadro normativo delle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) e dei relativi presupposti; la Corte conferma che la valutazione si fonda sulla prognosi di reinserimento sociale, considerando reato, precedenti, condotta detentiva, indagine socio-familiare e informazioni di polizia.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sospensione prevista dall'art. 656, comma 10, c.p.p. non impedisce al Tribunale di sorveglianza di svolgere una verifica compiuta e autonoma sui presupposti delle misure alternative; la decisione del Tribunale non è una mera convalida del provvedimento cautelativo del Magistrato di sorveglianza.
- Nelle richieste di misure alternative la valutazione si fonda su una prognosi di reinserimento sociale: rilevano il reato commesso, i precedenti e le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta durante il regime detentivo e gli esiti delle indagini socio-familiari/UEPE.
- Condotte poste in essere durante la detenzione (es. videosorveglianza illegittima, ostacolo ai controlli, rifiuto di consentire verifiche, frequentazione di soggetti pregiudicati) possono legittimamente determinare il rigetto delle misure alternative se adeguatamente motivate come indicatori di rischio di recidiva.
- La mera deduzione di un percorso terapeutico o della rimozione successiva di elementi critici (es. telecamere) non è necessariamente sufficiente: il richiedente deve documentare e collegare concretamente tali elementi alla eliminazione del rischio e alla fattibilità della misura alternativa.
- Il tribunale deve motivare specificamente il significato delle condotte contestate sia isolate sia in relazione alla totalità delle acquisizioni probatorie e alle prospettive lavorative/di reinserimento; la mancanza di prospettive lavorative è un elemento valutabile negativamente.
- Per contestare efficacemente il rigetto, il difensore dovrebbe offrire elementi probatori concreti (documentazione di terapia continua, contratti o prospettive lavorative, relazioni dell'UEPE che supportino la misura, attestazioni sulla cessazione di condotte pregiudizievoli) e farli emergere nel processo di merito.
- Le impugnazioni fondate su vizi processuali formali devono essere congruamente argomentate rispetto al dato normativo e alla giurisprudenza, perché interpretazioni in contrasto con la norma consolidata sono spesso ritenute infondate.
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