Cassazione Civile, Ordinanza n. 18687/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta dalla società resistente, cessionaria del credito dalla Città Metropolitana di Bologna, per ottenere il rimborso del costo del servizio di pulizia e ripristino eseguito dopo un sinistro stradale attribuito alla responsabilità di una conducente assicurata per la r.c.a. con la ricorrente. Il Giudice di pace di Imola ha accolto la domanda e condannato la compagnia assicurativa al pagamento di Euro 717,22 oltre accessori. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto perché la Corte ritiene il ricorso inammissibile in radice. La Corte osserva che la sentenza del Giudice di pace, essendo stata pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, era impugnabile solo con appello e non con ricorso per cassazione; inoltre, se pronunciata secondo equità per ragioni di valore, restavano comunque ammessi soltanto i motivi di impugnazione già previsti per il ricorso per cassazione, ma sempre nell'ambito dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il motivo di ricorso, perché dichiara il ricorso inammissibile: la sentenza impugnata del Giudice di pace non era infatti impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, ma soltanto con appello ai sensi degli artt. 339, comma 3, e 341 c.p.c., trattandosi di decisione del giudice di pace pubblicata dopo il d.lgs. n. 40/2006. La ricorrente è quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con applicazione anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore
evocato per indicare la decisione secondo equità del giudice di pace ratione valoris
indicato come norma che prevede l'appello a critica limitata contro le sentenze del giudice di pace decise secondo equità
richiamato quale giudice competente per l'appello avverso la sentenza del giudice di pace
la Corte afferma che, per le sentenze del giudice di pace pubblicate dopo la sua entrata in vigore, l'impugnazione è l'appello, non il ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 non sono impugnabili direttamente con ricorso per cassazione, ma soltanto con appello.
- Quando la sentenza del giudice di pace è resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., l'impugnazione è comunque l'appello; ciò incide solo sui motivi deducibili, che restano quelli già previsti per il ricorso per cassazione.
- L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza impugnabile con appello.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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