Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18687/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta dalla società resistente, cessionaria del credito dalla Città Metropolitana di Bologna, per ottenere il rimborso del costo del servizio di pulizia e ripristino eseguito dopo un sinistro stradale attribuito alla responsabilità di una conducente assicurata per la r.c.a. con la ricorrente. Il Giudice di pace di Imola ha accolto la domanda e condannato la compagnia assicurativa al pagamento di Euro 717,22 oltre accessori. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto perché la Corte ritiene il ricorso inammissibile in radice. La Corte osserva che la sentenza del Giudice di pace, essendo stata pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, era impugnabile solo con appello e non con ricorso per cassazione; inoltre, se pronunciata secondo equità per ragioni di valore, restavano comunque ammessi soltanto i motivi di impugnazione già previsti per il ricorso per cassazione, ma sempre nell'ambito dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il motivo di ricorso, perché dichiara il ricorso inammissibile: la sentenza impugnata del Giudice di pace non era infatti impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, ma soltanto con appello ai sensi degli artt. 339, comma 3, e 341 c.p.c., trattandosi di decisione del giudice di pace pubblicata dopo il d.lgs. n. 40/2006. La ricorrente è quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con applicazione anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 non sono impugnabili direttamente con ricorso per cassazione, ma soltanto con appello.
  • Quando la sentenza del giudice di pace è resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., l'impugnazione è comunque l'appello; ciò incide solo sui motivi deducibili, che restano quelli già previsti per il ricorso per cassazione.
  • L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza impugnabile con appello.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.