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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24293/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 19/09/2024 che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione. Si lamenta un errore di fatto della Corte di cassazione nella valutazione dell'applicabilità dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (conversione della sanzione demolitoria in pecuniaria), nonché nella considerazione dello stato giuridico dell'immobile: secondo la difesa le opere sarebbero state regolarizzate mediante permessi in sanatoria ai sensi della legge 23/12/1994 n. 724 (rilasciati al Comune di Napoli) e dunque non sarebbero abusive, il che avrebbe reso possibile richiedere la conversione della sanzione demolitoria in pecuniaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il vizio prospettato non rientri nell'errore di fatto censibile ai sensi dell'art. 625-bis, essendo in realtà una censura di merito/valutativa o riferita a questioni non dedotte nei motivi decisi dalla Sezione. La Corte ha confermato che l'art. 33, comma 2, DPR 380/2001 si applica solo agli interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia (art. 10, comma 1) e non alle costruzioni realizzate ex novo tra gennaio 1991 e ottobre 1993; ha inoltre osservato che la questione dei permessi in sanatoria è stata o non è stata dedotta correttamente nei motivi decisi e, comunque, non muta l'esito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario limitato agli errori di fatto della Corte di cassazione intesi come travisamento o omissione di atti/elementi percepibili dagli atti del giudizio di legittimità; non consente la revisione di valutazioni giuridiche o di merito.

  • d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 33, comma 2

    "qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile" (richiama la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria)

    La disposizione consente, in ipotesi definite e previa istruttoria tecnica che accerti l'impossibilità del ripristino, la conversione della sanzione demolitoria in pecuniaria ma soltanto con riguardo a interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia e non per nuove costruzioni ex novo.

  • d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 10, comma 1

    Definisce le categorie di interventi edilizi (tra cui la ristrutturazione) cui si riferisce l'art. 33; la Corte ha ritenuto essenziale la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione per l'applicabilità della conversione in sanzione pecuniaria.

  • legge 23 dicembre 1994 n. 724 (condono/permessi in sanatoria)

    La legge prevedeva la possibilità di sanatoria per opere ultimate entro il 31/12/1993 entro certi limiti volumetrici; la giurisprudenza richiede l'unitarietà dell'immobile per valutare i limiti della sanatoria e non consente la frammentazione artificiosa in più istanze per aggirare i limiti volumetrici.

  • legge 20 febbraio 1985 n. 47, art. 20 lett. b)

    Norma richiamata nella sentenza di condanna originaria (Corte d'appello di Napoli) come base per ritenere Maria Favicchio responsabile della costruzione abusiva; attesta il fondamento penale/amministrativo dell'ordine di demolizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata dalla Corte per imporre a carico del ricorrente € 3.000,00.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato ad errori di percezione incontrovertibili negli atti del giudizio di legittimità (travíamento o omissione di documenti/atti) e non serve a rinnovare valutazioni di merito o questioni di diritto.
  • L'art. 33, comma 2, DPR 380/2001 (conversione della sanzione demolitoria in pecuniaria) opera soltanto quando l'intervento è qualificabile come ristrutturazione ai sensi dell'art. 10; non si applica alle costruzioni realizzate ex novo.
  • La rilevanza dei permessi in sanatoria (legge n. 724/1994) dipende dalla corretta valutazione dell'unitarietà dell'immobile e dal rispetto dei limiti volumetrici: più istanze separate non autorizzano di per sé la sanatoria se l'opera è sostanzialmente unitaria.
  • Per ottenere la conversione della demolizione in sanzione pecuniaria è necessario: a) presentare l'istanza/documentazione prevista; b) un motivato accertamento tecnico che dimostri l'impossibilità del ripristino; c) che l'intervento rientri nelle fattispecie ammesse (ristrutturazione).
  • Nelle impugnazioni contro decisioni della Corte di cassazione è essenziale che la doglianza sull'errore indichi un concreto e incontrovertibile travisamento degli atti interni al giudizio di legittimità; altrimenti la censura sarà considerata di merito e inammissibile.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'onere di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare attentamente l'ammissibilità e il fondamento prima di proporre il rimedio straordinario.

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