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Sentenza

Sentenza n. 2167/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8.02.2025 di annullamento in autotutela degli effetti della SCIA P.E. -OMISSIS-/2023; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025 di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 28 del 3.08.2023; - dell’ordinanza di demolizione prot. n. 996 del 10.02.2025; - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto, e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi compresa la nota prot. n. 194 del 10.01.2025 di comunicazione di avvio del procedimento.

Giustizia amministrativa202501214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento in autotutela degli effetti di una SCIA in variante e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita in caso di inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'annullamento in autotutela degli effetti della SCIA in variante e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'ordinanza di demolizione relativa a un complesso edilizio con tre piani fuori terra. Con i primi due motivi ha dedotto la violazione degli artt. 3, 19, 20, 21-nonies e 23 della l. 241/1990 e del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune avesse esercitato tardivamente l'autotutela, oltre il termine di dodici mesi, e che non ricorressero i presupposti della falsa rappresentazione dei fatti. Ha inoltre invocato il legittimo affidamento, la buona fede e la proporzionalità, quale acquirente in buona fede dell'immobile. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha contestato l'ordinanza di demolizione per illegittimità derivata, errata individuazione del responsabile e dei destinatari, impossibilità tecnica di demolire la sola porzione abusiva senza compromettere la stabilità dell'edificio, sproporzione della misura, violazione dell'art. 8 CEDU, genericità e contraddittorietà dell'individuazione delle opere abusive, erroneo riferimento a difformità rispetto alla SCIA annullata e mancata considerazione delle tolleranze edilizie. In particolare, ha dedotto che il terzo piano apparteneva alla società costruttrice e non a lui, mentre il suo appartamento al primo piano era conforme ai titoli legittimi.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure contro l'annullamento in autotutela della SCIA e dell'autorizzazione paesaggistica. Ha ritenuto accertata la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, poiché le opere descritte come future nella SCIA erano già state realizzate al momento della presentazione. Tale circostanza consente di superare il termine ordinario di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, anche senza un previo accertamento penale della falsità, purché la non conformità al vero sia verificata inequivocabilmente dall'amministrazione. Inoltre, la SCIA era giuridicamente inconfigurabile, poiché l'art. 22 del d.P.R. 380/2001 presuppone lavori ancora da eseguire; per opere già realizzate sarebbe stato necessario un titolo in sanatoria. Il decorso del tempo non poteva quindi consolidare gli effetti della segnalazione. È stata respinta anche la censura sull'affidamento, poiché la falsa rappresentazione impedisce la formazione di un affidamento legittimo, anche nei confronti del terzo acquirente, il cui eventuale affidamento può essere tutelato in altra sede. Il TAR ha invece accolto le censure relative all'ordinanza di demolizione. L'ordine individuava le opere in modo poco chiaro e generico, principalmente mediante il riferimento al periodo di realizzazione e alla violazione della convenzione urbanistica. Il terzo piano, oggetto principale dell'ordine, apparteneva alla società costruttrice, responsabile dell'abuso, e non al ricorrente; non erano inoltre individuate specifiche parti comuni che il ricorrente dovesse demolire quale comproprietario. Le ulteriori difformità relative a distanze, parapetti, colorazione e terrazzo erano contestate in riferimento alla SCIA ormai annullata, che non poteva costituire parametro dello stato legittimo, e non erano descritte con sufficiente precisione. Il Comune non aveva chiarito neppure se le distanze inferiori a tre metri interessassero la proprietà del ricorrente né come fossero state calcolate. È stata quindi annullata l'ordinanza n. 996/2025 limitatamente all'inclusione del ricorrente tra i destinatari dell'ordine demolitorio e alla previsione dell'acquisizione gratuita della sua abitazione in caso di inottemperanza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies

    Consente l'esercizio dei poteri repressivi anche dopo la scadenza dei termini ordinari, purché sussistano le condizioni per l'annullamento d'ufficio.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione

    Il termine massimo ordinario di dodici mesi non opera quando ricorre la deroga prevista dal comma 2-bis per la falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti (...) possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi

    La falsa rappresentazione dello stato dei luoghi fornita nel procedimento consente di superare il termine di dodici mesi; la falsità può essere accertata dall'amministrazione nel procedimento di autotutela senza necessità di una previa sentenza penale, quando non si tratti di dichiarazioni sostitutive false o mendaci effetto di reato accertato con sentenza passata in giudicato.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA in variante costituisce titolo per l'esecuzione di lavori ancora da realizzare e non è utilizzabile per legittimare retroattivamente opere già eseguite.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione deve essere rivolto al responsabile dell'abuso e al proprietario delle opere abusive; nei confronti del proprietario la legittimazione passiva deriva dalla relazione materiale con il bene, ma l'opera oggetto dell'ordine deve essere individuata con chiarezza e deve riguardare beni nella sua disponibilità.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione alla sproporzione dell'ordine di demolizione e alla perdita dell'abitazione; il giudice ha accolto il ricorso sulla base dei vizi di individuazione delle opere e dei destinatari senza decidere autonomamente tale profilo.

Massime di principio

  • La deroga al termine massimo di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio o degli effetti di una SCIA opera quando il privato abbia rappresentato uno stato dei luoghi diverso da quello reale, inducendo l'amministrazione in errore; la falsa rappresentazione può essere accertata inequivocabilmente dall'amministrazione nel procedimento di autotutela, senza necessità di un previo accertamento penale, salvo il diverso regime delle dichiarazioni sostitutive false o mendaci costituenti reato.
  • Quando le opere edilizie sono già state realizzate al momento della presentazione della SCIA, la segnalazione è priva del presupposto logico e normativo della realizzazione futura dei lavori e non può produrre gli effetti tipici del modello edilizio utilizzato. Il decorso del termine non consolida gli effetti di una SCIA radicalmente inconfigurabile; per la regolarizzazione occorre il diverso titolo previsto per le opere già eseguite.
  • La falsa rappresentazione dei presupposti fattuali o giuridici di un titolo edilizio impedisce la formazione di un legittimo affidamento sulla stabilità del titolo, anche in capo al terzo acquirente dell'immobile; l'interesse pubblico al ripristino della legalità non richiede, in tal caso, una motivazione ulteriore fondata su una comparazione rafforzata con l'affidamento privato.
  • L'ordine di demolizione, pur potendo essere rivolto all'attuale proprietario in ragione della sua relazione materiale con l'opera abusiva e della natura reale e ripristinatoria della sanzione, deve individuare in modo preciso le opere da demolire e non può imporre al proprietario la demolizione di una porzione appartenente esclusivamente ad altro soggetto, in assenza di specifiche parti comuni nella sua disponibilità.
  • Non è legittimo individuare le difformità edilizie mediante il confronto con una SCIA successivamente annullata in autotutela; la verifica dello stato legittimo e dell'eventuale abuso deve essere effettuata rispetto ai titoli edilizi rimasti validi.
  • L'ordinanza di demolizione deve specificare la localizzazione e la consistenza delle difformità rilevate, nonché la loro riferibilità alla proprietà del destinatario; indicazioni generiche sulle distanze, sulle difformità interne o sugli elementi costruttivi non consentono di giustificare la sanzione ripristinatoria né la conseguente acquisizione gratuita.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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