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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7510/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n.1220/09/2017 (depositata il 27/02/2017 e non notificata). Il ricorso in Cassazione denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art.11 del d.l. n.50/2017 (comma 9) per non aver considerato la sospensione automatica di sei mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili, con la conseguente errata dichiarazione di tardività dell'appello notificato/spedito il 26/03/2018.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui la sospensione ex art.11, comma 9, d.l. 50/2017 si cumula (si somma) al termine lungo ex art.327 c.p.c. quando quest'ultimo scada tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Applicando tale criterio, il termine originario di impugnazione (scadente il 27/09/2017) è stato prorogato di sei mesi fino al 27/03/2018, rendendo tempestivo l'appello spedito il 26/03/2018. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11 d.l. n. 50/2017, comma 9

    Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017

    La sospensione di sei mesi si aggiunge (cumula) al termine ordinario ex art.327 c.p.c. quando quest'ultimo scada nel periodo 24/04/2017-30/09/2017. La finalità è favorire l'accesso alla definizione agevolata; la sospensione opera automaticamente per tutte le parti e anche per le impugnazioni incidentali.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Rappresenta il termine 'lungo' ordinario per proporre impugnazione: quando la scadenza ordinaria prevista da questa norma ricade fra il 24/04/2017 e il 30/09/2017, al suo residuo termine va sommato il semestre della sospensione ex art.11 d.l. 50/2017.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2017

    La durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo - dal 1° al 31 agosto - di sospensione feriale. Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali

    Supporta l'interpretazione della Corte circa il cumulo del semestre con il termine ordinario e chiarisce che il periodo feriale eventualmente ricompreso nel semestre non va sommato nuovamente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 17371/2021; Cass. 30957/2021; Cass. 29497/2021; Cass. 933/2023)

    Sentenze concordi nel senso che la sospensione prevista per le definizioni agevolate non si cumula con la sospensione feriale quando questa è già assorbita dalla sospensione semestrale; il semestre si aggiunge al termine ordinario e solo se il termine prorogato scade nel periodo feriale si applicano le regole ordinarie sulla sospensione feriale.

Massime di principio

  • Se il termine ordinario di impugnazione (art.327 c.p.c.) scade tra il 24/04/2017 e il 30/09/2017 per una 'controversia definibile', al termine ordinario va sommato un periodo di sei mesi previsto dall'art.11, comma 9, d.l.50/2017; quindi il termine effettivo è prorogato di sei mesi.
  • La sospensione semestrale si applica automaticamente a tutte le parti della lite (Amministrazione e contribuente) e anche alle impugnazioni incidentali, salvo diverse disposizioni specifiche (es. regime speciale in caso di diniego di definizione richiesto dal contribuente).
  • Il periodo feriale non viene cumulato ulteriormente se già ricompreso nel semestre di sospensione: il semestre assorbe il periodo feriale interno. Solo se il termine prorogato scade nel periodo feriale si applicano le regole ordinarie di sospensione feriale.
  • Per controversie 'definibili' verificare sempre se ricorrono i presupposti per la sospensione semestrale prima di dichiarare un atto tardivo: calcolare il termine originario, verificare se ricade nella forbice 24/04/2017–30/09/2017 e aggiungere sei mesi.
  • Nel caso in cui sia stata richiesta (e respinta) la definizione della lite, il contribuente è soggetto al diverso termine di 60 giorni dalla notifica del diniego per impugnare; pertanto verificare sempre la specifica normativa applicabile alla fattispecie concreta.
  • Prassi operativa consigliata: documentare con cura la data di spedizione e di ricezione degli atti (data certa di invio), verificare la natura 'definibile' della controversia e, in caso di dubbio, considerare l'interpretazione favorevole al cumulo del semestre al termine ordinario per evitare inutili declaratorie di tardività.

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