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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7430/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relative all'atto di divisione immobiliare n. 211248 di repertorio, per presunta mancata osservanza delle disposizioni del d.P.R. n.131/1986 (T.U.R.) in materia di valutazione dei diritti reali (usufrutto e nuda proprietà). Il ricorrente ha contestato: a) l'applicazione dell'art. 52 T.U.R. (rettifica dei valori) sostenendo che i valori dichiarati non erano inferiori ai valori catastali e dunque il potere di rettifica non poteva operare; b) la presunta illegittimità di un accertamento in sede di imposta principale ai sensi dell'art. 42 T.U.R., che a suo avviso sarebbe dovuto assumere carattere solo complementare; c) la decisione di merito di compensare le spese processuali (art. 92 c.p.c.)

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nell'atto di divisione, ai condividenti sono stati attribuiti diritti reali diversi (usufrutto e nuda proprietà) rispetto alla situazione originaria di comproprietà, con conseguente necessità di determinare il valore dei "nuovi" diritti secondo le regole del T.U.R. (artt. 34, 46, 48). Non si è trattato di rettifica dei valori ai sensi dell'art. 52, comma 4, ma di una rideterminazione/nuova liquidazione dei valori di usufrutto e nuda proprietà in base ai coefficienti e alle tabelle del T.U.R. e all'età dell'usufruttuario; pertanto l'ufficio ha legittimamente ricalcolato il valore e valutato l'eventuale eccedenza come conguaglio ai fini dell'imposta. Il motivo relativo alle spese è stato ritenuto infondato, essendo discrezionale la compensazione disposta dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Registri - T.U.R.), art. 34

    "la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. .... I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta... Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio"

    La Corte ha ritenuto che la divisione che attribuisce diritti diversi rispetto alla precedente situazione proprietaria può comportare, ai fini fiscali, una 'traslazione' assimilabile a vendita per la parte eccedente: la valutazione deve tener conto della specificità dei diritti attribuiti e, se sussiste eccedenza, questa va trattata come conguaglio soggetto a imposta.

  • d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.), art. 52, commi 4 e 5

    La norma disciplina il potere di rettifica dei valori dichiarati. Nel caso esaminato la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina della "rettifica" perché l'ufficio non ha rettificato valori già dichiarati ma ha rideterminato il valore dei nuovi diritti (usufrutto/nuda proprietà) secondo i criteri previsti dal T.U.R.

  • d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.), art. 48

    Stabilisce i criteri per la determinazione del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà; la Corte ha applicato questo meccanismo per ricalcolare il valore dei diritti attribuiti nella divisione, tenendo conto della differenza tra piena proprietà e usufrutto.

  • d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.), art. 46

    Prevede il riferimento alle tabelle e all'età dell'usufruttuario per la determinazione del valore dell'usufrutto; la Corte ha ritenuto che il valore dell'usufrutto debba essere calcolato secondo tali tabelle e l'età effettiva (ad es. 50 anni nel caso di specie).

  • d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.), art. 42

    Regola gli accertamenti in materia di imposte indirette; il ricorrente sosteneva che l'intervento dell'Ufficio avrebbe dovuto assumere natura complementare, ma la Corte ha ritenuto che l'azione dell'Ufficio abbia avuto ad oggetto la nuova liquidazione dei diritti e non una illegittima riqualificazione in sede di imposta principale.

  • Codice civile, art. 979

    Richiamato per dire che l'usufrutto, salvo diversa data non eccedente la vita del titolare, si consolida nella nuda proprietà alla morte dell'usufruttuario; tale effetto giustifica, ai fini della valutazione fiscale, il trattamento come trasferimento della quota eccedente.

  • Codice di procedura civile, art. 92, comma 2

    Norma sulle spese di lite: la Corte ha confermato che la decisione di compensare (o meno) le spese è rimessa al giudice di merito e la Cassazione controlla solo l'assenza di violazione del principio che le spese non possano gravare sul vincitore senza giusto motivo.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    La sentenza dichiara l'applicabilità dell'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ove dovuto, conformemente alla disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Quando in una divisione si attribuiscono diritti diversi dalla precedente quota di comproprietà (es. usufrutto e nuda proprietà), l'operazione può essere considerata, per la parte eccedente, assimilabile a trasferimento ai fini dell'imposta di registro (art. 34 T.U.R.).
  • La verifica dell'amministrazione consiste spesso in una rideterminazione del valore dei "nuovi" diritti (usufrutto/nuda proprietà) sulla base degli artt. 46 e 48 T.U.R. (tabelle e età), e non necessariamente in una rettifica ai sensi dell'art. 52: è importante distinguere "rettifica" da "nuova liquidazione".
  • Il potere di rettifica previsto dall'art. 52 T.U.R. opera in ipotesi specifiche (es. valori inferiori ai valori catastali) e non può essere automaticamente invocato per contrastare ogni ricalcolo effettuato dall'ufficio quando venga determinato il valore di diritti diversi rispetto a quelli originari.
  • Se la nuova determinazione evidenzia un'eccedenza rispetto alla quota spettante, tale eccedenza va trattata come conguaglio e assoggettata all'imposta secondo le regole dell'art. 34; va quindi valutato il criterio di tassazione applicabile (trasferimenti mobiliari/immobiliari a seconda dei casi).
  • Le questioni processuali relative alla compensazione delle spese di lite sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per verificare l'eventuale violazione di principi di diritto nella decisione sulle spese.

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