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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7428/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1325/2020: i ricorrenti contestano (1) che la Corte d'appello, rilevato il difetto di contraddittorio per mancanza di litisconsorzio necessario in relazione alla domanda di demolizione, avrebbe dovuto separare le cause e rimettere al giudice di prime cure solo la domanda soggetta a litisconsorzio (anziché dichiarare la nullità integrale della sentenza); (2) che, essendo la mancata integrazione del contraddittorio addebitabile a colpa degli appellanti, la Corte d'appello ha errato nel decidere sulle spese anche del primo grado e nel compensarle.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la remissione al giudice di prime cure è limitata alle sole domande soggette a litisconsorzio necessario, salvo che sussista rapporto di pregiudizialità o un collegamento logico-giuridico tale da imporre l'esame congiunto; nel caso di specie la domanda riconvenzionale per il rimborso dei lavori risultava condizionata dall'accertamento della legittimità del manufatto contestato (cavedio), sicché non era possibile separare le cause e la Corte d'appello ha correttamente dichiarato la nullità integrale della sentenza e rimesso la causa al primo grado. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di appello di provvedere sulle spese anche del primo grado, ritenendo d'aver elementi sufficienti per attribuire la responsabilità dell'irregolare costituzione del contraddittorio all'attrice (e successori). Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% forfettario, esborsi euro 200,00 e accessori di legge, e ha disposto l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 102 cod. proc. civ.

    Disciplina l'integrazione del contraddittorio: la violazione può portare, secondo la giurisprudenza, a pronunce "inutiliter data" quando riguarda il litisconsorzio necessario e la decisione non può produrre effetti verso tutti i soggetti interessati

  • art. 106 cod. proc. civ.

    Regola la chiamata del terzo in garanzia; la mancata chiamata del terzo in garanzia dà origine a causa scindibile (non consegue automaticamente la nullità integrale della sentenza)

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferito quale norma generale del giusto processo e del contraddittorio: utilizzata nel richiamo ai principi di corretta partecipazione delle parti

  • art. 354 cod. proc. civ.

    Disciplina l'annullamento della sentenza per difetto del contraddittorio; l'istituto può determinare la rimessione al primo giudice per le domande soggette a litisconsorzio necessario

  • art. 91, comma 1 cod. proc. civ.

    Riguarda il principio di soccombenza e l'attribuzione delle spese; evocata nella discussione sulla liquidazione delle spese processuali

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Collegata alla regolazione delle spese e all'onere di provare la responsabilità per l'irregolare costituzione del contraddittorio

  • art. 380-bis cod. proc. civ. (previgente)

    Richiamata nella procedura istruttoria della Corte (proposta di trattare la controversia in camera di consiglio non partecipata), procedimento che si è poi evoluto con ordinanza interlocutoria

  • art. 13 D.P.R. n.115/2002

    comma 1-quater (inserito dall'art.1, comma 17 legge n.228/2012) e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la sentenza richiama l'applicabilità, ratione temporis, della disposizione che può imporre ai ricorrenti l'ulteriore versamento di un importo pari a quello del ricorso principale

  • legge n. 228/2012

    Ha modificato l'art.13 del DPR n.115/2002; richiamata per la disciplina del contributo unificato applicabile al ricorso

Massime di principio

  • Se in primo grado manca il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, l'appello deve rimettere al primo giudice solo le domande soggette a litisconsorzio necessario, ma solo quando le domande siano autonome; non è possibile separare le cause se esiste un rapporto di pregiudizialità o un necessario collegamento logico-giuridico tra le domande.
  • Quando la domanda riconvenzionale o la richiesta di pagamento è condizionata dall'esito della domanda principale (es. demolizione di un manufatto che pregiudica il diritto al rimborso dei lavori), la separazione delle cause non è consentita e l'appello può dichiarare la nullità integrale della sentenza.
  • Il giudice d'appello, annullando la sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, può comunque decidere sulle spese del primo grado se dispone di elementi sufficienti per attribuire la responsabilità dell'irregolarità; in generale le spese seguono la soccombenza.
  • La parte che agisce per chiedere la demolizione o di far valere diritti relativi a porzioni immobiliari deve curare l'integrità del contraddittorio individuando correttamente tutti i comproprietari/litisconsorti necessari, altrimenti rischia di essere condannata alle spese e alla rimessione della causa.
  • In presenza di più domande, valutare sempre l'autonomia o la dipendenza logico-giuridica delle domande per decidere se sia possibile la separazione; la separazione mira alla speditezza processuale ma non può generare decisioni confliggenti o incerte.
  • In casi di nullità della sentenza per difetto di contraddittorio è prassi consolidata che la Corte possa liquidare le spese di entrambi i gradi e disporre l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente ratione temporis.

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