Cassazione Civile, Sentenza n. 7426/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva annullato l'avviso di pagamento del canone richiesto dalla Provincia e derubricato l'infrazione. L'oggetto della censura era l'erronea interpretazione e applicazione delle norme relative alle autorizzazioni per impianti pubblicitari e ai relativi canoni: in particolare art. 23, comma 4, cod. della strada, art. 53 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, art. 63 d.lgs. n. 446/1997 e le disposizioni del Regolamento provinciale di Pesaro e Urbino (art. 24 commi 1,4,5 e art.25). La questione centrale era se il canone richiesto dalla Provincia (canone per il rilascio del provvedimento relativo agli impianti pubblicitari e segnaletici - CRPCIPS) fosse distinto e dovuto rispetto alla tassa/imposta comunale sulla pubblicità e al canone per l'occupazione di spazi (COSAP/TOSAP), e se il pagamento degli oneri pubblicitari al Comune potesse estinguere l'obbligo verso la Provincia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere che il pagamento degli oneri pubblicitari al Comune assorbisse automaticamente il canone provinciale. La Cassazione ha chiarito che il canone disciplinato dall'art. 24, comma 4, del Regolamento provinciale (CRPCIPS) è un corrispettivo distinto rispetto alla COSAP/TOSAP e all'imposta sulla pubblicità, e che l'art. 63 d.lgs. 446/1997 e la norma sull'assorbimento del canone provinciale operano solo in rapporto alla COSAP. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi esposti; la Corte di merito dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, Codice della Strada
Disciplina la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari su strade; nel centro abitato la competenza autorizzativa è del Comune salvo nulla osta tecnico dell'ente proprietario (qui la Provincia), ma ciò non incide sulla distinzione e sull'obbligo di pagamento di canoni diversi.
art. 53, Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
Prevede regole tecniche e procedurali per le autorizzazioni agli impianti pubblicitari e consente ai regolamenti locali di disciplinare modalità di richiesta e nulla osta; richiamato per giustificare la previsione normativa provinciale del CRPCIPS.
art. 63, d.lgs. n. 446/1997
Consente a Comuni e Province di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) con un canone (COSAP) per specifiche occupazioni del demanio/patrimonio indisponibile; la Corte osserva che questa disciplina riguarda la COSAP e non il canone specifico per il rilascio del provvedimento relativo agli impianti pubblicitari (CRPCIPS).
art. 24 del Regolamento provinciale di Pesaro e Urbino (commi 1, 4 e 5)
Distinzione regolamentare tra il canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e il canone per il rilascio del provvedimento per impianti pubblicitari e segnaletici (CRPCIPS); il comma 5 (regola di 'assorbimento') si applica alla COSAP e non al CRPCIPS.
art. 25 del Regolamento provinciale di Pesaro e Urbino
Stabilisce che i canoni sono dovuti all'ente proprietario del suolo o della strada, giustificando che il CRPCIPS debba essere versato alla Provincia quale ente proprietario anche quando l'autorizzazione amministrativa sia rilasciata dal Comune.
art. 62, d.lgs. n. 446/1997 e normativa su imposta comunale sulla pubblicità (d.lgs. n. 507/1993)
Richiamate dalla giurisprudenza per distinguere la natura tributaria dell'imposta sulla pubblicità (ICP) e la possibile sostituzione/compatibilità con altri canoni; la Corte ricorda che, in mancanza di specifiche disposizioni di sostituzione, l'imposta comunale e i canoni (COSAP/CRPCIPS) possono essere cumulabili.
Massime di principio
- Distinguere sempre la natura giuridica dell'obbligazione: imposta (tributo) comunale sulla pubblicità vs canone per occupazione (COSAP/TOSAP) vs canone specifico per il rilascio del provvedimento relativo a impianti pubblicitari (CRPCIPS). La diversa natura può comportare cumulabilità o esclusione solo se la normativa locale lo prevede espressamente.
- Verificare la fonte normativa e la dizione dell'avviso di pagamento: occorre accertare se il tributo/canone richiesto si riferisce all'occupazione di suolo/demanio o al corrispettivo per il rilascio/autorizzazione dell'impianto; la qualificazione determina l'ente creditore e la possibilità di assorbimento.
- Se l'impianto è collocato in centro abitato, la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione può essere comunale con nulla osta tecnico dell'ente proprietario (Provincia); tuttavia, la competenza autorizzativa non equivale automaticamente all'estinzione dell'obbligo di pagamento di canoni dovuti all'ente proprietario.
- Controllare il regolamento locale (provinciale/comunale): clausole di 'assorbimento' o di sostituzione della tassa con canone (art. 63 d.lgs. 446/1997) possono riguardare solo specifiche fattispecie (es. COSAP) e non operare automaticamente su altri corrispettivi previsti dal regolamento.
- In caso di controversia, accertare a chi sia dovuto il pagamento (ente proprietario) e se esistono regolamenti che prevedono espressamente la non cumulabilità o l'assorbimento; in mancanza di disciplina esplicita, è plausibile la cumulabilità tra imposta comunale e canoni provinciali distinti.
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