Cassazione Civile, Sentenza n. 7429/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato prescritto il suo credito professionale relativo al patrocinio in un giudizio amministrativo estinto per mancata proposizione dell'istanza di prosecuzione ex art. 9 L. 205/2000. L'unico motivo censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1722, 2935, 2946, 2957, comma 2 c.c., in relazione all'art. 26 della L. 1034/1971 come modificato dall'art. 9 della L. 205/2000, sostenendo che la prescrizione decennale non poteva decorrere dalla semplice scadenza del biennio previsto per la presentazione dell'istanza di prosecuzione (data cui la Corte d'appello aveva fatto riferimento), ma doveva decorrere dalla data del decreto con cui il TAR aveva dichiarato la perenzione e l'estinzione del giudizio (decreto del 26/05/2017), essendo tale decreto il momento in cui il processo si considera definitivamente definito ai fini della decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha affermato che, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione del credito professionale, va applicato l'art. 2957 c.c. che fissa quale momento iniziale la decisione o l'atto che definisce l'affare. Nei giudizi amministrativi assoggettati all'art. 9 L. 205/2000 l'estinzione/perenzione va dichiarata con decreto del presidente di sezione (o magistrato delegato) e solo con l'adozione e la definitività di tale decreto il rapporto processuale si considera esaurito. Ne consegue che la Corte d'appello non poteva far decorrere la prescrizione dalla sola scadenza del biennio dall'iscrizione a ruolo; la prescrizione doveva essere fatta decorrere dalla data del decreto che ha dichiarato l'estinzione/perenzione. Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accoglimento e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2935
Richiamato per indicare il criterio generale di decorrenza della prescrizione (momento dal quale il diritto può essere fatto valere dal titolare). La Corte osserva che, pur essendo la convenuta caduta nell'eccezione di prescrizione ordinaria, per individuare il dies a quo è opportuno richiamare anche l'art. 2957 c.c. in connessione con l'art. 2935.
Codice Civile, art. 2957, comma 2
Stabilisce due diversi momenti di decorrenza della prescrizione a seconda che l'affare sia concluso o no: per gli affari compiuti la prescrizione decorre dalla decisione, conciliazione o revoca del mandato; per gli affari non compiuti dalla esecuzione dell'ultima prestazione. La Corte lo applica al rapporto professionale dell'avvocato per fissare il dies a quo.
Codice Civile, art. 2946
Riferimento alla prescrizione decennale (termine di prescrizione applicabile al credito professionale). La Corte conferma che il termine decennale opera ma deve essere calcolato a partire dal momento in cui il diritto è effettivamente fatto valere, conformemente all'art. 2957 c.c.
Legge 1034/1971, art. 26, come modificato dall'art. 9 della Legge 205/2000
La modifica normativa ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione siano pronunciate con decreto del presidente della sezione (o magistrato delegato), con possibilità di opposizione e sindacato in appello. La Corte interpreta tale decreto come provvedimento decisorio che definisce il processo e, quindi, come momento dal quale può decorrere la prescrizione del credito professionale.
Massime di principio
- La prescrizione del compenso professionale va calcolata a partire dal momento in cui l'affare si considera definitivamente concluso: per gli affari compiuti dalla decisione/atto che definisce l'affare (art. 2957 c.c.).
- Nei giudizi amministrativi soggetti all'art. 9 L. 205/2000 l'estinzione/perenzione non è automatica al semplice decorso del termine biennale: occorre il decreto del presidente di sezione; solo da quel decreto può decorrere la prescrizione.
- Non è corretto per il creditore (o per il giudice) far decorrere la prescrizione del credito professionale dalla mera scadenza di un termine processuale se prima non è intervenuto un provvedimento che dichiari l'estinzione del processo.
- Se si contesta la prescrizione del compenso professionale, è essenziale verificare e provare la data in cui il procedimento è stato effettivamente definito (decreto/decisione/atto formale), non solo la scadenza di termini procedurali interni.
- I difensori che invocano la prescrizione dovuta a perenzione/estinzione devono controllare che sia stato adottato e comunicato il decreto di perenzione; in sua assenza l'eccezione potrebbe essere infondata.
- Per tutelare il credito professionale, l'avvocato dovrebbe tempestivamente monitorare la pronuncia del decreto di estinzione/perenzione e, se necessario, agire per il recupero entro il termine di prescrizione calcolato dalla data effettiva del decreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7421/2024 del 20/03/2024
- Sentenza civile · 20 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7426/2024 del 20/03/2024
- Sentenza civile · 20 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7428/2024 del 20/03/2024
- Sentenza civile · 20 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7430/2024 del 20/03/2024
- Sentenza civile · 20 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7432/2024 del 20/03/2024
- Sentenza civile · 20 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7434/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →