Cassazione Penale, Ordinanza n. 13822/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Nola in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata valutazione da parte del giudice delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., cioè la mancata verifica dell'eventuale immediata evidenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il dedotto vizio di motivazione non rientra tra tali motivi. Quanto all'art. 129 c.p.p., la Corte ha ribadito che una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi per una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita della verifica compiuta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto della presente impugnazione
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
impone al giudice la verifica delle cause di proscioglimento immediatamente rilevabili; la motivazione specifica è necessaria solo se emergono concreti elementi a favore della non punibilità
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha inciso sulla disciplina delle impugnazioni successive alla richiesta di patteggiamento
non menzionato espressamente nel testo fornito
richiamo ai principi delle Sezioni Unite sulla motivazione del giudizio negativo circa le cause di proscioglimento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione, di regola, è estraneo a tale perimetro.
- Nel giudizio di patteggiamento, il controllo sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una motivazione specifica solo quando dagli atti emergano elementi concreti e immediatamente apprezzabili in favore di una causa di non punibilità; in difetto, è sufficiente anche una motivazione implicita della verifica svolta.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La delimitazione dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento mira a preservare la natura negoziale della decisione e a evitare che, tramite censure sul merito motivazionale, si eluda il regime speciale dell'istituto.
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