Cassazione Penale, Ordinanza n. 05358/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza di un motociclo, con tasso alcolemico pari a 1,29 g/l e con aggravante per avere provocato un incidente autonomo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sul rigetto, da parte della corte territoriale, di tre profili di appello: concessione delle attenuanti generiche ed entità della pena; sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; riduzione della durata della sospensione della patente. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla valutazione di gravità del fatto e sul trattamento sanzionatorio fosse insufficiente o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si limitasse a riprodurre questioni già devolute in appello senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. La corte territoriale aveva infatti motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la concreta gravità della condotta, caratterizzata da due impatti contro veicoli in sosta e dalla conseguente pericolosità per gli utenti della strada, nonché il grado della colpa e la non lieve entità del fatto. È stato inoltre valorizzato il fatto che il lavoro di pubblica utilità già fruito in precedenza non aveva prodotto alcun effetto positivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad.
norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista; nel caso concreto è stata richiamata anche l'aggravante per aver provocato un incidente
art. 186, comma 2-bis, cod. strad.
richiamato nel capo di imputazione come parte della disciplina sanzionatoria della guida in stato di ebbrezza con incidente
richiamata come causa di non punibilità già valutata dalla corte di merito, con giudizio di non lieve entità del fatto incompatibile con la particolare tenuità
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare la concreta gravità della condotta, le modalità dell'azione, la pericolosità per la circolazione e il grado della colpa, non essendo sufficiente un richiamo astratto al solo titolo di reato.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve tenere conto della concreta offensività della condotta; quando il fatto è non lieve per modalità esecutive e pericolosità, la causa di non punibilità può essere esclusa.
- La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità può essere negata quando la precedente fruizione della misura non abbia mostrato capacità rieducativa o effetto deflattivo sulla futura condotta.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano cause di esonero.
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