Cassazione Penale, Ordinanza n. 06398/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione a reati contro il patrimonio contestati come furto aggravato e rapina. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli dedotti nel processo. La Cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica, fondata sulla gravità degli addebiti, e che il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
richiamato solo come una delle fattispecie per cui erano state contestate e negate le attenuanti generiche
richiamato solo come circostanza aggravante nei reati contestati
richiamato solo come fattispecie di rapina aggravata oggetto del ricorso
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non presenta evidenti illogicità e se si fonda su un apprezzamento non manifestamente irragionevole della gravità del fatto.
- Quando il ricorso si limita a censurare in modo assertivo la valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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