Cassazione Penale, Sentenza n. 5347/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma da parte della Corte d'appello di Ancona delle condanne per furto aggravato in abitazione. Le censure principali sono: (1) nullità del decreto di citazione a giudizio per presunto mancato rispetto del termine minimo di comparizione di 40 giorni previsto dal novellato art. 601 c.p.p.; (2) vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo all'efficacia probatoria dei tabulati/utenze telefoniche e alla riconducibilità delle utenze ai ricorrenti; (3) contestazione di una presunta inversione dell'onere della prova e uso del silenzio a carico dell'imputato; (4) contestazione dell'uso della "violenza sulle cose" come aggravante ritenuta implicita nell'art. 624-bis c.p.; (5) doglianza sulla graduazione della pena e sul confronto tra le posizioni dei coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le censure. In particolare: il motivo relativo al termine a comparire (art. 601 c.p.p.) è stato ritenuto infondato alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 e delle regole transitorie; altri motivi sono stati dichiarati non specifici o privi di rilevanza, evidenziando che la sentenza impugnata aveva motivato le proprie conclusioni con elementi concreti (intestazione dell'utenza alla convivente, dichiarazioni di terzi, localizzazioni della cella, spostamenti delle utenze correlati temporalmente agli eventi, ritrovamento di refurtiva presso il terzo coimputato). Non è stata rilevata alcuna inversione dell'onere probatorio; la qualificazione della "violenza sulle cose" come aggravante è stata ritenuta infondata poiché tale violenza non è elemento costitutivo dell'art. 624-bis; le critiche sulla determinazione della pena sono state giudicate prive di specificità o dentro l'ambito della discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti/dichiarati inammissibili o infondati nella misura indicata.
Norme richiamate
termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni (comma 3)
La Corte interpreta il novellato art. 601, nella cornice della riforma d.lgs. n. 150/2022, come comprensivo del termine di 40 giorni; la disciplina deve essere letta unitariamente con le nuove regole sul giudizio di appello e le relative disposizioni transitorie
disciplina delle decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
La norma definisce il modello ordinario del rito in camera di consiglio salvo richieste contrarie; la Corte la collega organicamente alle modifiche di art. 601 e alla necessità del termine dilatorio
d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 34 e art. 35)
riformulazione delle regole sull'introduzione e celebrazione del giudizio di appello e del giudizio di legittimità
Le modifiche introdotte ricalibrano i termini e le forme del giudizio di appello/cassazione; la Corte ne trae la regola applicabile al termine a comparire e alla disciplina transitoria
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
rito cd. emergenziale (regole "pandemiche")
La Corte ricorda la preesistenza di un rito emergenziale e analizza le modalità di cessazione/trasposizione nelle norme del d.lgs. 150/2022; stabilisce che le nuove regole vanno lette unitariamente e con le opportune transizioni
art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022
disposizioni transitorie relative all'applicazione del rito emergenziale
Usata per argomentare sul termine di cessazione dell'efficacia del rito emergenziale e sulla continuità/estinzione delle disposizioni applicabili alle impugnazioni
d.l. n. 162 del 31/10/2022 (art. 6; art. 5-duodecies)
rimodulazione delle disposizioni transitorie e indicazione della prosecuzione dell'applicazione del rito pandemico per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2023
La Corte valuta la portata della rimodulazione transitoria e ritiene che non escluda l'operatività del nuovo termine a comparire nella fattispecie in esame, interpretando il quadro normativo nel suo complesso
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
inammissibilità per mancanza di specificità del motivo
La Corte applica il principio di specificità: un motivo generico che non mette in relazione le censure con la motivazione impugnata è inammissibile
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
principio del dubbio ragionevole
La Corte ribadisce che il dubbio ragionevole deve essere ancorato a una plausibile e verificabile ricostruzione basata sulle risultanze processuali, non su mere ipotesi astratte
furto aggravato in abitazione
La Corte rileva che la violenza sulle cose non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 624-bis e respinge l'argomento che tale violenza sia implicita nel tipo base
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti dell'impugnazione in cassazione (richiamato in premessa)
Il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.; i motivi extra-limite non sono stati considerati
art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Riferimento procedurale alla trasmissione delle conclusioni scritte ai sensi della disciplina emergenziale
Massime di principio
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 vanno interpretate unitariamente con le disposizioni transitorie: il termine minimo di 40 giorni per comparire previsto dall'art. 601 c.p.p. è applicabile se la nuova disciplina è quella di riferimento per l'impugnazione considerata
- I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alla motivazione del giudice di merito: censure generiche che non confrontano i rilievi decisori con le critiche proposte sono soggette a inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- I tabulati telefonici e la localizzazione di utenze possono avere efficacia probatoria se valutati nel contesto (intestazione dell'utenza, dichiarazioni di terzi, coincidenze temporali e spaziali, ritrovamento di refurtiva presso terzi): un aggancio di cella isolato ha minor valore probatorio, ma se corroborato concorre alla prova
- Non sussiste inversione dell'onere della prova quando il giudice osserva che non sono emersi elementi contrari alle risultanze: il principio del "dubbio ragionevole" richiede ricostruzioni plausibili e ancorate alle risultanze processuali
- La qualificazione di circostanze aggravanti o attenuanti e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e solo se illogiche o arbitrarie possono essere sindacate in sede di legittimità
- La violenza sulle cose non costituisce elemento essenziale dell'art. 624-bis c.p.; le contestazioni su tale punto richiedono un'analisi testuale della norma e non l'assunzione automatica di elementi impliciti
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