Cassazione Civile, Ordinanza n. 20038/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il rimborso di euro 27.007,93 in esecuzione di una precedente sentenza tributaria favorevole. La commissione regionale, pur accogliendo l'ottemperanza nei confronti dell'Agenzia delle entrate e nominando un commissario ad acta, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ritenendolo mero destinatario del pagamento e non soggetto tenuto alla restituzione delle somme trattenute a seguito di pignoramento. La contribuente ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, sostenendo che la norma novellata prevede espressamente la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel giudizio di ottemperanza. L'Agenzia delle entrate eccepisce in via preliminare l'inammissibilità originaria del ricorso per mancata notifica dell'istanza anche all'agente della riscossione, ma in subordine aderisce al motivo di ricorso, rilevando che l'agente della riscossione era parte anche del giudizio di merito definito dalla sentenza da eseguire.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, alla luce dell'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come novellato dal d.lgs. n. 156/2015 e applicabile dal 1 gennaio 2016, l'agente della riscossione è legittimato passivamente nel giudizio di ottemperanza. Ha inoltre valorizzato il dato, non contestato, che l'agente della riscossione era parte del giudizio di merito concluso con la sentenza da eseguire. L'eccezione dell'Agenzia delle entrate sulla mancata notificazione dell'atto anche all'agente della riscossione è stata ritenuta assorbita nella decisione della commissione regionale e comunque inammissibile per carenza di interesse dell'Agenzia a far valere un vizio riferito a una distinta parte processuale, in assenza di litisconsorzio necessario nel giudizio di ottemperanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, prevede espressamente la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel giudizio di ottemperanza
art. 9, comma 1, lett. ii), n. 2, d.lgs. n. 156 del 2015
ha novellato l'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 introducendo la previsione rilevante sulla legittimazione dell'agente della riscossione
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015
è richiamato per l'applicazione temporale della nuova disciplina a decorrere dal 1 gennaio 2016
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
sono richiamati per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
è la norma interpretata in senso estensivo quanto alla legittimazione passiva nell'ottemperanza tributaria
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, dopo la novella del d.lgs. n. 156/2015, l'agente della riscossione è parte legittimata passivamente quando la decisione da eseguire lo coinvolga quale soggetto del rapporto processuale o esecutivo.
- La legittimazione passiva dell'agente della riscossione non può essere esclusa sulla base della sola funzione di mero destinatario del pagamento, se la disciplina speciale attribuisce espressamente rilievo alla sua partecipazione al giudizio di ottemperanza.
- In assenza di litisconsorzio necessario, una parte processuale non è legittimata a far valere un vizio di notificazione riferibile esclusivamente a un diverso soggetto processuale.
- Quando la questione di fatto sulla notificazione resta assorbita dalla statuizione di difetto di legittimazione passiva, essa non può fondare il mantenimento della decisione impugnata.
- Se la norma processuale speciale è stata modificata con efficacia temporale espressa, il giudice deve applicare la disciplina vigente ratione temporis al giudizio di ottemperanza.
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