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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1147/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., la violazione di norme sostanziali e processuali e la mancanza di motivazione riguardo ai capi 3 (associazione mafiosa, "stidda"), 4 e 5 (due tentativi di estorsione). In particolare ha dedotto: nullità dell'ordinanza genetica ex art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. per difetto del requisito della "autonoma valutazione" degli indizi; assenza di riferimento specifico alla posizione dell'indagato nell'ordinanza originaria; vizio analogo nell'ordinanza del riesame; e carenza di elementi probatori quanto ai due episodi di tentata estorsione, dai quali sarebbe stata desunta la partecipazione al reato associativo.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il profilo di nullità relativo all'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. e ha qualificato il resto del motivo come generico. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l'"autonoma valutazione" richiede l'esplicitazione delle ragioni che rendono coerente il compendio indiziario con i presupposti per la misura, ma non impone una riscrittura originale degli elementi. Ha ritenuto che l'ordinanza del riesame avesse svolto un analitico e approfondito esame degli elementi (conversazioni intercettate, videosorveglianza, modalità operative della consorteria, disponibilità di armi, controllo del mercato delle mediazioni, ruolo di esattore e contabilità del ricorrente, programmazione di un attentato ecc.) tali da fondare i gravi indizi di colpevolezza per i capi 3, 4 e 5. Per l'assenza di un confronto argomentativo con il contenuto dell'ordinanza impugnata il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; contestata in quanto procedimento originario ma non oggetto della censura di merito del ricorrente

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Individua le ragioni di impugnazione consentite in cassazione; il ricorrente ha invocato tali lett. per denunciare violazioni di legge e carenze motivazionali

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Norma sulla nullità dell'ordinanza genetica per difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto la dedotta nullità manifestamente infondata perché l'ordinanza e il riesame documentano l'"autonoma valutazione" richiesta dalla legge

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato quale riferimento alle garanzie procedurali nella fase delle misure cautelari; implicito nel controllo di legittimità della motivazione

  • art. 273 c.p.p.

    Norma citata dal ricorrente nella doglianza di nullità; il Tribunale ha ritenuto comunque non sussistente la nullità dedotta

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (prorogato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021)

    Permette il trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti in ragione di norme emergenziali; applicato al procedimento oggetto della sentenza

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede gli adempimenti della cancelleria per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; richiamato per gli effetti della condanna pecuniaria comminata

Massime di principio

  • La "autonoma valutazione" dei gravi indizi richiede l'esplicitazione delle ragioni che collegano gli elementi indiziari ai presupposti per la misura cautelare, ma non impone una riscrittura dei fatti: è sufficiente un'analitica motivazione che ne spieghi la rilevanza.
  • La deduzione di nullità per carenza motivazionale è inefficace se il ricorrente non confronta argomentativamente il decisum impugnato e non indica in modo specifico quali passaggi manchino o risultino contraddittori.
  • Le prove tecniche (intercettazioni telefoniche/ambientali, videosorveglianza) e la ricostruzione delle modalità operative di un gruppo criminale costituiscono elementi fortemente valutabili ai fini della sussistenza dei gravi indizi per reati associativi ed estorsivi.
  • Un motivo di ricorso generico, privo di precisa disamina dei singoli passaggi logici della decisione impugnata, è destinato all'inammissibilità; l'impugnante deve indicare il collegamento diretto tra vizio dedotto e decisione.
  • Quando la misura cautelare è basata su una pluralità di indizi concatenati (ruolo nell'organizzazione, attività estorsiva, contabilità illecita, disponibilità di armi), il giudice del riesame può ritenere soddisfatto il requisito dei gravi indizi anche in presenza di non perfetta autonomia di ciascun elemento.
  • Le censure in sede di legittimità devono essere specifiche e non limitarsi a generiche affermazioni di inesistenza degli indizi; va dimostrato come le emergenze probatorie siano insufficienti o inidonee a sostenere la misura cautelare.

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