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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32796/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di cessione di pomodoro per la campagna 2015. In sede arbitrale veniva accertato l'inadempimento della società cooperativa all'obbligo di consegna del quantitativo contrattualmente previsto, con applicazione di una penale a favore della controparte. La cooperativa aveva però proposto una domanda riconvenzionale per ottenere l'addebito della penale alla controparte, assumendo che quest'ultima non avesse ritirato tutto il pomodoro offerto. Il lodo arbitrale non ha esaminato nel merito tale riconvenzionale, ritenendola rinunciata. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione del lodo, affermando comunque che la domanda riconvenzionale fosse incompatibile sul piano logico-giuridico con l'accoglimento della domanda principale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione degli artt. 112 e 829, comma 1, n. 12, c.p.c., sostenendo che l'omessa pronuncia non poteva essere sanata da un preteso rigetto implicito, perché il lodo aveva espressamente dichiarato la domanda rinunciata e non implicitamente respinta; inoltre, secondo la ricorrente, la regola del rigetto implicito varrebbe solo quando manchi qualsiasi statuizione espressa sulla domanda omessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che non era corretto ricondurre il mancato esame della riconvenzionale a un vero e proprio rigetto implicito fondato esclusivamente sull'incompatibilità logico-giuridica con la domanda principale, poiché il lodo aveva anche erroneamente affermato la rinuncia alla domanda. Tuttavia ha ritenuto che, essendo ormai coperta da giudicato la statuizione di accoglimento della domanda principale della controparte e risultando la riconvenzionale logicamente incompatibile con essa, non vi fosse utilità in un rinvio al giudice di merito. Applicando i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, la Corte ha deciso nel merito confermando il dispositivo della sentenza impugnata e, quindi, il rigetto dell'impugnazione del lodo. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura riguardava l'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto comunque non decisiva la doglianza perché la domanda riconvenzionale era incompatibile con la domanda principale già accolta e coperta da giudicato.

  • art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.

    È richiamato come parametro di nullità del lodo per omissione di pronuncia; la Corte esclude la necessità di cassazione con rinvio quando la questione è comunque infondata e non richiede ulteriori accertamenti.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte lo applica in senso costituzionalmente orientato, ritenendo possibile decidere nel merito senza rinvio quando il rinvio sarebbe inutile perché il giudice di merito non potrebbe che rigettare la domanda.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Viene richiamato come base costituzionale dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione non impone sempre la cassazione con rinvio: se la questione è giuridicamente infondata e non richiede nuovi accertamenti, la Corte può decidere nel merito ed evitare un rinvio inutile.
  • La statuizione di rigetto implicito può essere affermata solo in presenza di una domanda non espressamente decisa ma logicamente incompatibile con la decisione resa; se l'omissione dipende da una erronea declaratoria di rinuncia, la ricostruzione del giudice deve tenerne conto, ma ciò non esclude la reiezione della censura quando la domanda sia comunque incompatibile con la decisione principale già passata in giudicato.
  • I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo consentono di evitare annullamenti meramente processuali quando l'esito del rinvio sarebbe necessariamente conforme al rigetto della domanda omessa.
  • La verifica dell'incompatibilità logico-giuridica tra domanda principale e domanda riconvenzionale può rendere priva di utilità la rimessione al giudice di merito, se la domanda principale è definitivamente accolta e la riconvenzionale non può più essere utilmente esaminata nel senso auspicato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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