Cassazione Penale, Sentenza n. 27944/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare per un grave delitto contro la persona, inizialmente in relazione a tentato omicidio. L’indagato era stato dapprima sottoposto a custodia in carcere, poi ammesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso un esercizio sito nello stesso stabile di residenza. A seguito di una nota dei Carabinieri che segnalava l’allontanamento dal domicilio per circa sei ore, il GIP aveva aggravato la misura ripristinando la custodia in carcere; il Tribunale del riesame aveva respinto l’appello cautelare. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si denunciava vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice avesse dato valore assoluto al dato del dispositivo elettronico senza considerare spiegazioni alternative, tra cui il presunto malfunzionamento del citofono, la terapia psicofarmacologica e l’asserita irrilevanza della mancata reperibilità telefonica; con il secondo si denunciava violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per erronea applicazione dell’art. 276, comma 1-ter, c.p.p., contestando che l’allontanamento fosse provato con certezza, che fosse non lieve, e che non fosse stato adeguatamente bilanciato con esigenze familiari e lavorative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo congruo e logico sia sulla sussistenza della violazione delle prescrizioni cautelari sia sulla gravità della trasgressione: il segnale di allarme del braccialetto elettronico, seguito dopo circa sei ore dal segnale di cessato allarme, è stato valorizzato come indice del corretto funzionamento del sistema; le giustificazioni difensive sono state ritenute generiche e non supportate da riscontri, mentre la mancata risposta al telefono e l’irreperibilità, anche in ospedale, sono state considerate coerenti con l’accertato allontanamento. Quanto alla dedotta lieve entità, la Corte ha approvato il giudizio del riesame sulla protrazione dell’assenza e sullo stato di totale irreperibilità, ritenendolo insindacabile in sede di legittimità. Conseguenza della inammissibilità è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato per dedurre il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o una rilettura alternativa delle risultanze.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato per dedurre violazione di legge; la Corte rileva che le censure, in realtà, miravano a contestare accertamenti di merito e non errori giuridici.
Viene applicato per l’aggravamento della misura cautelare in caso di trasgressione alle prescrizioni; la Corte conferma la valutazione della non lieve entità della violazione.
È richiamato per affermare che revoca o sostituzione della misura richiedono fatti o elementi nuovi, non già valutati, idonei a mutare il quadro cautelare.
È richiamato quale parametro delle esigenze cautelari, che devono risultare incise da fatti nuovi di sicura valenza sintomatica.
È indicato come parametro per valutare la gravità/non lieve entità della trasgressione e la conseguente adeguatezza dell’aggravamento cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È richiamato per la trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
È richiamato per l’annotazione relativa alla protezione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
È richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende, per escludere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice deve verificare l’esistenza di fatti o elementi nuovi, anteriori o sopravvenuti, che non siano stati già vagliati neppure implicitamente e che, da soli o insieme agli altri dati del procedimento, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione cautelare.
- Ai fini dell’attenuazione o revoca della misura, il fatto nuovo deve avere una sicura valenza sintomatica del mutamento della situazione cautelare; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.
- Nel controllo sull’ordinanza impugnata il tribunale del riesame non deve riesaminare integralmente la sussistenza originaria delle condizioni cautelari, ma verificare la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento rispetto ai nuovi fatti allegati.
- La valutazione della gravità della trasgressione alle prescrizioni cautelari, quando sorretta da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione se il ricorso si risolve nella richiesta di una diversa lettura dei fatti.
- Non è consentito in cassazione sostituire al ragionamento del giudice di merito una ricostruzione alternativa degli elementi di prova, quando il ricorso si limiti a sollecitare una "mirata rilettura" del compendio fattuale.
- L’allontanamento prolungato dal domicilio, accompagnato da irreperibilità e mancata risposta ai tentativi di contatto, può integrare una violazione non lieve delle prescrizioni cautelari e giustificare l’aggravamento della misura.
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