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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08426/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia riguarda due opposizioni a decreto ingiuntivo riunite. Nel primo giudizio il condominio contestava il compenso richiesto dall’amministratore nominato dal tribunale per l’attività svolta dal 18.04.2008 al 26.08.2008, sostenendo che il compenso fosse stato quantificato in modo errato e proponendo anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni per iniziative dell’amministratore non autorizzate dall’assemblea. Nel secondo giudizio il condominio opponeva un ulteriore decreto ingiuntivo richiesto da una società per attività di rimozione rifiuti, deducendo che l’incarico era stato conferito dall’amministratore senza autorizzazione assembleare e chiamando in garanzia l’amministratore. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che il bilancio preventivo approvato dall’assemblea nel 2007 contenesse una previsione di spesa per l’amministrazione pari a euro 30.000,00 e che, non avendo l’amministratore manifestato dissenso al momento della nomina giudiziale, egli avesse accettato tale importo come compenso annuale, da ridurre proporzionalmente per il periodo effettivo di attività. Il ricorrente ha quindi proposto quattro motivi: violazione degli artt. 1135, 1136 e 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione del verbale assembleare; violazione degli artt. 1135, 1136 e 1326 c.c. per aver attribuito valore vincolante a una mera previsione di spesa; motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per aver ritenuto che il silenzio integrasse accettazione; violazione dell’art. 1709 c.c. e dell’art. 28 d.P.R. n. 645/1994 per mancata applicazione dei criteri legali di determinazione del compenso in assenza di accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione. Ha ritenuto non giuridicamente corretta la ricostruzione della Corte territoriale, perché la deliberazione di approvazione del preventivo di spesa per l’amministrazione non coincide con la delibera sulla retribuzione dell’amministratore e non può valere, di per sé, come proposta contrattuale sul compenso. Ha inoltre affermato che il mero silenzio dell’amministratore non è sufficiente, in via automatica, a integrare accettazione, occorrendo un accertamento specifico sull’esistenza di circostanze che impongano l’onere di parlare. In mancanza di un accordo sul compenso, devono applicarsi i criteri di cui all’art. 1709 c.c. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1135 c.c.

    Le deliberazioni sulla conferma dell’amministratore e sulla sua retribuzione sono autonome rispetto all’approvazione del preventivo delle spese condominiali; la previsione di spesa non vale automaticamente come proposta contrattuale di compenso all’amministratore.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1135 c.c. per escludere che la delibera sul preventivo di spesa possa sostituire una specifica deliberazione o pattuizione sul compenso dell’amministratore.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    L’interpretazione del verbale assembleare deve rispettare il dato testuale, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il documento non consentisse di ricavare la volontà attribuita dalla Corte d’appello.

  • art. 1326 c.c.

    L’accettazione contrattuale non può essere desunta automaticamente dal silenzio, salvo che ricorrano circostanze particolari che gli attribuiscano valore negoziale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se meramente apparente; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto errata la qualificazione del silenzio come accettazione senza adeguato accertamento delle circostanze rilevanti.

  • art. 1709 c.c.

    Se le parti non hanno stabilito la misura del compenso del mandatario/amministratore, il compenso va determinato secondo tariffe, usi o, in mancanza, dal giudice.

  • art. 28 d.P.R. n. 645/1994

    Richiamato quale criterio legale di determinazione del compenso in difetto di accordo tra le parti.

  • art. 1129 c.c.

    Richiamato solo per chiarire che la disciplina più rigorosa sulla specificazione analitica del compenso è successiva ai fatti di causa e quindi non applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del condominio, l’amministratore nominato dal tribunale è soggetto a un rapporto analogo al mandato e il suo compenso deve essere determinato secondo le regole del mandato, non potendo essere fissato unilateralmente dai condomini senza un’adesione del professionista.
  • La deliberazione assembleare di approvazione del preventivo delle spese condominiali è distinta dalla deliberazione o pattuizione sulla retribuzione dell’amministratore: la prima non basta, da sola, a determinare il compenso dovuto al professionista.
  • Il silenzio del destinatario di una proposta contrattuale non vale, di regola, come accettazione; può assumere significato negoziale solo se, in concreto, risultino circostanze tali da imporre un onere di dissenso o da rendere il tacere incompatibile con la comune dinamica del rapporto.
  • In assenza di un accordo valido sulla misura del compenso dell’amministratore, il corrispettivo deve essere quantificato in base ai criteri legali previsti per il mandato, con eventuale determinazione giudiziale se mancano tariffe o usi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioMandato
RamiCondominioContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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