Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24182/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di pagamento e irrogazione di sanzioni emessi per il recupero dell'accisa su carburante trasferito in esenzione per il rifornimento di motonavi (c.d. bunkeraggio). Secondo l'Amministrazione, la differenza tra il carburante uscito dal deposito fiscale e quello risultante dalle misurazioni effettuate a bordo della motonave integrava un'uscita irregolare dal regime sospensivo e quindi l'immissione in consumo con conseguente esigibilità dell'accisa. La CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata l'illecita immissione in commercio, valorizzando criticamente la dichiarazione del comandante della nave e ipotizzando che potesse avere interesse a indicare una quantità inferiore per ottenere uno sconto. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della disciplina sulle accise e del TULD per non avere la CTR riconosciuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'ammanco, la dichiarazione del comandante quale pubblico ufficiale; 2) violazione della disciplina attuativa sulle modalità di segnalazione della difformità del prodotto rifornito e sul recupero del dovuto, sostenendo che fosse esclusa ogni ulteriore istruttoria dell'Ufficio; 3) vizio di motivazione per illogicità, avendo la CTR svalutato senza base probatoria la segnalazione del comandante sulla base di un supposto interesse economico dello stesso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati unitariamente i tre motivi. Ha affermato che, in materia di accise sui prodotti in regime sospensivo, l'esigibilità sorge all'immissione in consumo, che può realizzarsi anche tramite svincolo irregolare; che i soggetti obbligati al pagamento possono rispondere del debito anche senza aver realizzato il fatto generatore, ove ne ricorrano i presupposti di esigibilità; e che, nel caso di difformità quantitativa del carburante rifornito, il giudice di merito doveva verificare in concreto se gli elementi dell'avviso provassero l'uscita irregolare dal regime sospensivo, senza limitarsi a ipotesi astratte sul funzionamento del sistema di misurazione o su possibili interessi del comandante. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro di deduzione del vizio di motivazione apparente o illogica nel terzo motivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura riguardava la motivazione della sentenza di merito, ritenuta dalla ricorrente illogica.

  • art. 252 TULD

    Richiamato dall'Amministrazione quale base normativa della prova dell'ammanco ai fini dello svincolo irregolare.

  • art. 254 TULD

    Richiamato dall'Amministrazione in tema di accertamento dell'ammanco e delle conseguenze fiscali.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995

    Norma richiamata per definire il regime delle accise e i presupposti dell'imposizione.

  • art. 47 d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato dall'Amministrazione nella disciplina delle accise applicabile al caso.

  • d.m. 13 gennaio 2000, n. 55, allegato B

    Richiamato dall'Amministrazione quale disciplina tecnica per la quantificazione delle perdite o dei cali ammessi.

  • art. 6, comma 5 e ss., d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato per sostenere che la disciplina sulle accise e i relativi obblighi seguono le modalità previste dalla legge.

  • art. 3 d.lgs. n. 48 del 2010

    Richiamato in relazione al raccordo con la normativa unionale sulle accise.

  • direttiva 2008/118/CE, art. 7, par. 4, commi 3 e 4

    "la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro"

    La Corte la richiama per affermare che spetta agli Stati membri stabilire le condizioni di prova delle perdite, ferma la necessità di un accertamento idoneo e non meramente congetturale.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995

    L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo; tale nozione comprende anche lo svincolo, pure irregolare, dal regime sospensivo.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995

    Individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, anche in solido, nei casi di immissione in consumo o irregolarità nella circolazione in sospensione.

  • art. 1, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato per individuare il regime sospensivo applicabile ai prodotti energetici soggetti ad accisa.

  • art. 53 Cost.

    Evocato per ribadire che l'esigibilità dell'accisa è compatibile con il principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • In materia di accise, l'esigibilità dell'imposta sorge all'immissione in consumo e tale nozione comprende anche lo svincolo irregolare dal regime sospensivo; ogni alterazione quantitativa oltre le tolleranze ammesse può integrare l'uscita dal regime sospensivo senza assolvimento del tributo.
  • Il titolare del deposito fiscale e gli altri soggetti individuati dalla disciplina sulle accise possono essere obbligati al pagamento anche se non hanno materialmente realizzato il fatto generatore, purché si verifichi la condizione di esigibilità prevista dalla legge.
  • Quando la disciplina prevede una specifica segnalazione della difformità del prodotto rifornito, il giudice di merito non può disattenderla sulla base di mere supposizioni sul possibile interesse del dichiarante o sul preteso malfunzionamento del sistema di misurazione, ma deve accertare in concreto la fondatezza degli elementi probatori posti a base dell'avviso.
  • La responsabilità del depositario per l'irregolare circolazione del prodotto energetico va verificata sulla base della prova dell'effettiva immissione in consumo o dello svincolo irregolare, non potendo essere esclusa in astratto con riferimento a una supposta responsabilità oggettiva dell'Amministrazione o a possibili condotte di terzi.
  • Ai fini dell'accertamento delle perdite o degli ammanchi di prodotti sottoposti ad accisa, la prova deve essere valutata secondo le regole specificamente previste dalla normativa unionale e nazionale, ma resta necessaria una verifica effettiva e non congetturale della perdita denunciata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.