Cassazione Civile, Ordinanza n. 24373/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Il tribunale, dopo la revoca del fallimento, ha liquidato il compenso spettante al curatore per l'attività svolta nella procedura, ponendolo a carico della società già fallita. La società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale, articolando cinque motivi, tutti riferiti sia alla liquidazione del compenso sia alla statuizione che ne ha posto il pagamento a suo carico. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, ma rileva che il decreto era reclamabile alla corte d'appello ai sensi dell'art. 18, commi 15 e 16, l.fall. e dell'art. 26 l.fall., sicché non aveva carattere di definitività e non era quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il provvedimento impugnato, pur decisorio, era privo del requisito della definitività: avverso il decreto di liquidazione del compenso del curatore nel fallimento revocato era infatti esperibile reclamo alla corte d'appello. Nessuna pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso dichiaratamente proposto a norma dell’art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è esperibile solo contro provvedimenti decisori e definitivi; qui la definitività mancava perché era previsto un rimedio di reclamo.
art. 18, commi 15 e 16, l.fall.
"se il fallimento è revocato", "le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26"
La liquidazione delle spese della procedura e del compenso del curatore nel caso di revoca del fallimento avviene con decreto del tribunale reclamabile.
"contro i decreti … del tribunale, può essere proposto reclamo … alla corte di appello"
Il decreto del tribunale è assoggettato a reclamo alla corte d'appello, salvo diversa previsione.
Richiamato come base del soggetto tenuto a rispondere del pagamento in difetto di statuizione della corte d'appello.
art. 366, comma 2, d.lgs. n. 14/2019
Richiamato in relazione al soggetto tenuto a rispondere del compenso nel nuovo assetto normativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammissibile contro provvedimenti che, pur decisori, siano ancora suscettibili di reclamo o di altro mezzo ordinario di impugnazione, poiché difetta il requisito della definitività.
- Nel fallimento revocato, il decreto del tribunale che liquida le spese della procedura e il compenso del curatore è reclamabile alla corte d'appello; di conseguenza, il provvedimento non è immediatamente ricorribile per cassazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., occorre verificare non solo la natura decisoria del provvedimento, ma anche la sua irrevocabilità nel sistema delle impugnazioni.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e di giustizia.
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