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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21633/2022 del 03/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza/violenza a pubblico ufficiale), con unico motivo articolato che denuncia vizi di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sia circa l'affermazione della responsabilità sia circa l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), nonché la violazione di legge per omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e per errato calcolo del termine di prescrizione (eccezione su date: la difesa contesta che la Corte territoriale abbia fatto riferimento al 13 luglio 2021 anziché al 24 maggio 2021). La difesa ha inoltre contestato la valutazione della gravità del fatto e la rilevanza di un precedente per estorsione in assenza di dichiarazione di delinquenza abituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato solo con riferimento alla questione della prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione (data del fatto: 22/09/2013; termine massimo di prescrizione già decorso alla data del 22/03/2021). La Suprema Corte ha comunque confermato che la motivazione della Corte territoriale circa la responsabilità per il reato di resistenza era logica e corretta (basta l'uso di violenza o minaccia, indipendentemente dall'effettivo impedimento dell'atto). La sopravvenuta estinzione per prescrizione è stata considerata risultato più favorevole all'imputata rispetto all'eventuale applicazione dell'art. 131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità), perciò non si è proceduto ad un esame definitivo della tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha richiamato il principio che è sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi all'atto dell'ufficio o del servizio, senza che sia necessario che effettivamente sia impedito l'atto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: invocata dalla difesa ma non esaminata nel merito dalla Cassazione perché la prescrizione, essendo estinzione del reato, ha prodotto un esito più favorevole.

  • Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020 (Sortino)

    Giurisprudenza richiamata per ribadire che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario l'effettivo impedimento dell'atto; è sufficiente violenza o minaccia per opporsi all'azione.

  • Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 (Glorioso)

    Giurisprudenza richiamata sul principio secondo cui l'estinzione del reato per prescrizione è risultato più favorevole rispetto alla dichiarazione di non punibilità e quindi assorbente.

  • Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 (Calabrese)

    Richiamata in tema di effetti comparativi tra prescrizione ed altre cause favorevoli; conferma precedenti orientamenti.

  • Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015 (D'Agostino) e Sez. 6, n. 7858 del 11/03/1981 (Treccani)

    Giurisprudenza richiamata sulla nozione di 'violenza' rilevante ai fini penali: include sia la forza fisica diretta (vis corporis) sia l'uso di strumenti idonei a turbare o impedire l'atto di ufficio.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è già maturata prima dell'emissione della sentenza, essa deve essere dichiarata e comporta l'estinzione del reato; tale risultato prevale su altre cause di favore (es. non punibilità per tenuità) e può determinare l'annullamento senza rinvio.
  • Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) non è richiesto che l'azione del pubblico ufficiale sia concretamente impedita: è sufficiente che l'imputato abbia usato violenza o minaccia per opporsi all'atto.
  • L'eccezione di prescrizione va sollevata e documentata con attenzione: il calcolo dei termini (date di commissione, eventuali sospensioni/interruzioni) è decisivo; errori nel computo potrebbero pregiudicare la posizione della difesa.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazioni sulla gravità, offensività e abitualità del comportamento; la presenza di precedenti gravi o elementi che configurino una tendenza può escluderla.
  • Quando il giudice di merito motivi correttamente sulla responsabilità, la Cassazione tende a rispettare la valutazione di merito sui fatti, intervenendo invece su questioni di diritto o su errori nel calcolo dei termini processuali (prescrizione).
  • Per la difesa è strategico perseguire contestualmente la verifica della prescrizione e l'eventuale invocazione di norme di favore (es. art. 131-bis), perché l'esito più favorevole determinerà il risultato finale.

Testo integrale

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