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Sentenza

Sentenza n. 5818/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 20024/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 20024/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione e il successivo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una procedura di gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’impresa appellante, classificatasi seconda, contestava l’aggiudicazione alla prima classificata sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettera e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, l’allora legale rappresentante dell’aggiudicataria era stato destinatario di una misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, nell’ambito di un procedimento relativo a ipotesi di estorsione, caporalato, indebita percezione di finanziamenti pubblici e violazioni del d.lgs. n. 231/2001; la misura era stata successivamente revocata. L’appellante deduceva inoltre che l’aggiudicataria avesse omesso di dichiarare tale vicenda nel DGUE e che il RUP, nel riesame successivo all’accesso e alle contestazioni della seconda classificata, avesse valutato l’illecito e le misure di self-cleaning senza considerare autonomamente la condotta reticente. Venivano denunciati error in iudicando, contraddittorietà della sentenza del TAR e insufficiente valutazione dell’omissione dichiarativa quale elemento incidente sull’affidabilità professionale.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Lazio è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’omessa dichiarazione di una circostanza rilevante concorre, insieme al fatto non dichiarato, alla valutazione complessiva dell’affidabilità dell’operatore economico, quando la circostanza non sia autonomamente desumibile dal fascicolo virtuale dell’operatore. L’omissione dichiarativa, tuttavia, non produce un effetto espulsivo immediato e automatico, imponendo invece alla stazione appaltante una valutazione discrezionale della complessiva affidabilità dell’impresa. Il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica: l’amministrazione deve valutare la gravità, la pertinenza e la rilevanza temporale dei fatti, nonché le misure di self-cleaning adottate. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva svolto un’istruttoria e adottato una motivazione ampia e dettagliata, considerando sia la vicenda penale sia le informazioni rese nel DGUE e le misure correttive adottate dall’aggiudicataria. Il giudice amministrativo ha ritenuto non irragionevole la valutazione di affidabilità e ha limitato il proprio sindacato all’assenza di travisamento dei fatti, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza. Le spese sono state poste a carico dell’appellante, liquidate in € 4.000 oltre accessori in favore del Ministero e in € 4.000 oltre accessori in favore dell’impresa aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 139, commi 1, lettera b), 2 e 4, d.lgs. 36/2023

    speciali misure di sicurezza

    Ha costituito la base normativa per il ricorso alla procedura relativa al servizio di vigilanza armata presso le sedi ministeriali.

  • art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    grave illecito professionale

    La causa di esclusione per grave illecito professionale non opera automaticamente, ma richiede una valutazione dell’incidenza dei fatti sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.

  • art. 98, d.lgs. 36/2023

    grave illecito professionale

    Delimita i presupposti soggettivi e oggettivi dell’illecito professionale grave, le fattispecie rilevanti, i mezzi di prova e i criteri che la stazione appaltante deve rispettare nella motivazione dell’eventuale esclusione.

  • art. 98, comma 3, lettere g) e h), d.lgs. 36/2023

    salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h)

    Prevede le eccezioni alla regola secondo cui i fatti riferibili a persone fisiche non si comunicano automaticamente all’operatore economico, nei casi tassativamente indicati dalla disposizione.

  • art. 94, commi 1 e 3, d.lgs. 36/2023

    causa di esclusione automatica

    È richiamato per individuare i reati che, nelle ipotesi previste dall’art. 98, determinano il collegamento tra la condotta della persona fisica e l’operatore economico.

  • art. 1, comma 2, lettera n), l. 78/2022

    razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione

    Il criterio di delega ha orientato la riforma verso una delimitazione più precisa delle fattispecie di illecito professionale e dei poteri valutativi della stazione appaltante.

  • art. 57, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE

    È indicato quale fonte europea cui il legislatore nazionale ha dato attuazione nella disciplina delle cause di esclusione per grave illecito professionale.

  • d.lgs. 231/2001

    È richiamato in relazione al modello organizzativo adottato dall’aggiudicataria come misura di self-cleaning.

Massime di principio

  • L’omessa dichiarazione di una circostanza rilevante, non autonomamente desumibile dal fascicolo virtuale dell’operatore economico, concorre insieme al fatto non dichiarato alla valutazione della complessiva affidabilità dell’impresa; essa non determina però un’esclusione automatica, ma impone alla stazione appaltante una valutazione discrezionale e motivata.
  • Nel regime del d.lgs. n. 36/2023, il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica e la stazione appaltante deve attenersi alle fattispecie, alle prove e ai criteri valutativi predeterminati dall’art. 98, senza poter trasformare il potere discrezionale in un meccanismo espulsivo automatico.
  • Ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico, la stazione appaltante deve considerare il fatto storico contestato, la sua gravità, pertinenza e rilevanza temporale, nonché le misure di self-cleaning adottate dall’impresa.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale della stazione appaltante in materia di grave illecito professionale è circoscritto alla verifica di travisamento dei fatti, macroscopici vizi di motivazione e assoluta irragionevolezza della decisione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • La valutazione delle misure di self-cleaning può essere compiuta sulla base di un giudizio di verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Quando la stazione appaltante svolge un’istruttoria effettiva e adotta una motivazione ampia e dettagliata, la conferma dell’aggiudicazione resta legittima se la conclusione di affidabilità dell’operatore non risulta manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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