Cassazione Penale, Ordinanza n. 13920/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era generico, non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza di appello e finalizzato a una rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo un vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. La censura, secondo la Corte, era però sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni decisorie della sentenza impugnata. Il motivo tendeva inoltre a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità e non supportata dall'indicazione di specifici travisamenti di prove analiticamente valorizzate in sentenza.
Norme richiamate
Richiamato come una delle fattispecie per le quali il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi costitutivi, ma senza che la Corte entri nel merito della qualificazione giuridica oltre a rilevare l'inammissibilità del motivo.
Richiamato come una delle fattispecie oggetto di censura; la Corte non rivaluta il merito ma osserva che la doglianza era già stata affrontata dai giudici di merito.
Presumibilmente richiamato nella parte dispositiva per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; il testo indica la sanzione processuale conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del fatto o una lettura alternativa delle risultanze probatorie, salvo che siano dedotti specifici travisamenti della prova analiticamente indicati.
- La deduzione di un vizio motivazionale deve confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; in difetto, la censura è priva di specificità e può essere dichiarata inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →