Sentenza n. 64/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 19.1.2024 emessa dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente che imponeva la prosecuzione del servizio di igiene urbana per cinque mesi e comunque fino all’aggiudicazione, alle medesime condizioni contrattuali precedenti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore uscente)
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco, dopo la scadenza del contratto settennale di gestione del servizio di igiene urbana, ne aveva imposto la prosecuzione in ragione dell’inoperatività dell’ATO e della mancata conclusione della nuova gara, al fine di evitare pregiudizi alla salute pubblica e inconvenienti ambientali e igienico-sanitari. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. 267/2000 e dell’art. 3 l. 241/1990, la violazione del principio di legalità, l’eccesso di potere, la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem, il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, contestava che la situazione emergenziale fosse imputabile al Comune, il quale avrebbe dovuto organizzare tempestivamente il nuovo affidamento, e lamentava che la prosecuzione fosse stata imposta alle medesime condizioni economiche del contratto scaduto, senza adeguata istruttoria e senza previa interlocuzione, con possibile carattere non remunerativo del corrispettivo. Dopo il subentro del nuovo gestore, avvenuto il 3 luglio 2024, la ricorrente riconosceva la sopravvenuta carenza di interesse sul motivo riguardante l’an del potere extra ordinem, ma manteneva interesse alla decisione sulla legittimità dell’imposizione autoritativa delle condizioni economiche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo, relativo alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente, poiché l’ordinanza aveva cessato di produrre effetti con il subentro del nuovo operatore e un eventuale accoglimento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta. Ha invece accolto il secondo motivo e annullato l’ordinanza nella parte in cui imponeva unilateralmente e in via definitiva le condizioni economiche del servizio, mediante il richiamo al corrispettivo del contratto scaduto. Il potere extra ordinem può imporre la prosecuzione materiale del servizio anche senza il consenso dell’impresa, ma non può trasformarsi in uno strumento per imporre un prezzo o un canone non concordato e potenzialmente non remunerativo. Il profilo economico del rapporto non rientra nei presupposti di contingibilità e urgenza; deve essere garantito un giusto compenso, da definire provvisoriamente in attesa di un accordo o della determinazione nelle sedi competenti, anche giurisdizionali. Il giudice ha richiamato la libertà di iniziativa economica privata, il principio di proporzionalità tra prestazioni e il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione del parziale esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente può essere esercitato per assicurare la continuità di un servizio indispensabile in presenza di situazioni urgenti, ma non consente di disciplinare unilateralmente e definitivamente il corrispettivo economico dovuto al privato.
L’ordinanza deve essere adeguatamente motivata, anche con riguardo ai presupposti dell’intervento e alle modalità concretamente imposte al destinatario; il profilo economico non può essere fissato autoritativamente senza adeguata giustificazione.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica privata impedisce che il potere contingibile e urgente sia utilizzato per imporre al privato un corrispettivo non remunerativo o comunque unilateralmente determinato dall’amministrazione.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza impongono un bilanciamento tra la continuità del servizio pubblico e il diritto del gestore a un giusto compenso.
Il richiamo ai principi dell’ordinamento europeo fonda, secondo la sentenza, l’applicazione del principio di proporzionalità tra le prestazioni anche nella determinazione delle conseguenze economiche della prosecuzione imposta del servizio.
Massime di principio
- L’ordinanza contingibile e urgente può imporre al gestore uscente la prosecuzione temporanea di un servizio indispensabile anche dopo la scadenza del contratto e in assenza del consenso dell’impresa, quando ciò sia necessario a evitare un pregiudizio grave alla salute pubblica o all’ambiente.
- Il potere contingibile e urgente non consente all’amministrazione di fissare unilateralmente e in via definitiva il prezzo o il canone della prosecuzione del servizio, poiché la determinazione del profilo economico non è attratta dai presupposti di contingibilità e urgenza.
- Quando la prosecuzione del servizio è autoritativamente imposta, deve essere garantito al privato un giusto e adeguato compenso; le condizioni economiche possono essere definite provvisoriamente, in attesa di un accordo o della determinazione nelle sedi competenti, anche giurisdizionali.
- L’esercizio del potere extra ordinem deve rispettare il principio di proporzionalità, imponendo al destinatario il minore sacrificio possibile e bilanciando l’interesse pubblico alla continuità del servizio con l’interesse privato a non svolgerlo a condizioni non remunerative.
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