Cassazione Penale, Sentenza n. 11017/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare, sostenendo l'applicabilità della cosiddetta contestazione a catena: le intercettazioni poste a fondamento delle nuove misure sarebbero state gia presenti negli atti di procedimenti precedenti (Reale 1 e altri), in alcuni casi omissate, e quindi gli elementi a carico erano anteriori e desumibili dagli atti già al momento dell'emissione del primo titolo cautelare. Inoltre si deduceva la sussistenza di un nesso di continuazione e di connessione teleologica tra i reati (associazione mafiosa e le estorsioni), con conseguente retrodatazione ai fini della durata della misura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato che la mera conoscibilità storica o l'esistenza di intercettazioni in altri fascicoli non è sufficiente: per la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. è richiesta la desumibilità dagli atti della prima ordinanza di un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al pubblico ministero un apprezzamento prognostico meditato e idoneo a dare luogo alla richiesta della misura. Le trascrizioni e l'informativa ROS depositate nel 2017 hanno cristallizzato la piattaforma indiziaria e dunque non risultava sussistere la desumibilità anteriore invocata dal ricorrente. La Corte ha ritenuto pertanto infondate le censure sulla base della sentenza di primo grado e delle risultanze istruttorie, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa processuale.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione al rito di impugnazione (appello per cassazione dalle ordinanze); usata come riferimento procedurale per valutare l'impugnazione dell'ordinanza cautelare
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
la Corte interpreta la disposizione precisando che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare è possibile solo se, dagli atti relativi alla prima ordinanza, risulti un compendio documentale o dichiarativo che permetta al PM una valutazione prognostica meditata della concludenza e gravità degli indizi; la mera esistenza di intercettazioni o la loro conoscibilità storica non equivale alla desumibilità richiesta
richiamato nella discussione sulla continuazione tra reato associativo e reati fine; la Corte osserva però che il requisito della preordinazione unitaria non è automatico e non è stato sufficientemente dimostrato nei termini necessari per la retrodatazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti comunicativi da svolgere alla cancelleria in caso di rigetto del ricorso che non determina la rimessione in libertà
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede che gli elementi a fondamento della successiva ordinanza siano effettivamente desumibili dagli atti della precedente ordinanza in termini tali da consentire al PM una valutazione prognostica meditata; non basta la semplice presenza o conoscibilità storica di atti o intercettazioni
- L'apposizione di omissis o il fatto che materiale intercettivo fosse presente in altri procedimenti non equivale automaticamente a dire che quei fatti fossero desumibili agli atti al momento dell'adozione del primo provvedimento cautelare
- Per far valere una contestazione a catena o la continuazione tra reato associativo e reati fine è necessario dimostrare proiezioni unitarie e una preordinazione idonea a soddisfare i requisiti dell'art. 81 cod. pen.; la prossimità temporale da sola non basta
- Il giudice si fonda su quando dalla documentazione emergano trascrizioni e compendi investigativi che consentono la cristallizzazione della piattaforma indiziaria: la produzione formale di trascrizioni e informativa può avere rilievo decisivo nella valutazione della desumibilità
- In casi analoghi la difesa deve documentare con precisione quali atti e in quale data fossero effettivamente disponibili e idonei a consentire al PM un apprezzamento prognostico, non limitandosi ad affermare la mera esistenza di materiali investigativi in altro procedimento
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