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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12816/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) per una presunta reformatio in pejus: il giudice d'appello, pur avendo revocato la confisca della somma di denaro, avrebbe confermato la confisca di tre autovetture e degli indumenti sequestrati, beni che invece il GIP aveva disposto dovessero essere restituiti come parte dei 'restanti beni' in sequestro. Il ricorrente deduceva quindi che l'appello avesse peggiorato la sua situazione patrimoniale in violazione delle norme processuali richiamate (varie norme del c.p.p. richiamate nel ricorso).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha rilevato che la sentenza di primo grado, pur elencando alcuni beni in motivazione, aveva comunque ordinato nel dispositivo la restituzione all'avente diritto dei restanti beni in sequestro; pertanto l'elencazione in motivazione era meramente indicativa e le autovetture e gli indumenti rientravano nella nozione generale di 'restanti beni'. La Corte di appello, nella motivazione, ha indicato erroneamente la conferma della confisca delle vetture ma nel dispositivo non è stata disposta alcuna confisca diversa rispetto a quanto stabilito in primo grado. Poiché il dispositivo prevale sulla motivazione e non risulta un peggioramento concreto della posizione dell'imputato (anche alla luce del petitum presentato), il ricorso non ha rilevanza e va respinto. Conseguentemente resta confermata la decisione impugnata nella sua sostanza: condanna per reati ex d.P.R. 309/1990 (in primo grado 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa) e revoca della confisca della somma di denaro come disposto in appello; i restanti beni devono intendersi restituiti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990

    Norme sostanziali che regolano i delitti in materia di stupefacenti; la condanna finale è fondata su tali disposizioni in relazione al fatto commesso il 14/09/2020.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e c

    Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorrente ha invocato tali lettere ma la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato perché non è dedotto un pregiudizio concreto, giacché il dispositivo della sentenza impugnata non ha aggravato la posizione del ricorrente.

  • Codice di procedura penale

    artt. richiamati nel ricorso: 178, 125 e ss., 546 e ss., 597

    Norme processuali richiamate dal ricorrente attinenti a preparazione del giudizio, impugnazioni e misure cautelari/sequestri; la decisione della Cassazione ha valutato tali rimandi nel senso che non sussiste una illegittima reformatio in pejus posto che il dispositivo dell'appello non ha disposto nuova confisca dei beni.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009 (Iorgu); Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020 (Ricci) ecc.

    Principio consolidato secondo cui il giudice d'appello, in assenza di appello del pubblico ministero, non può aggravare la posizione dell'imputato disponendo confische o misure peggiorative non previste dal dispositivo di primo grado; inoltre prevale il dispositivo sulla motivazione quando si interpreta la volontà della decisione.

Massime di principio

  • In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza prevale il dispositivo: l'effetto pratico della pronuncia si determina da quanto ordinato nel dispositivo, non da quanto detto in motivazione.
  • Il giudice d'appello non può, in assenza di appello del pubblico ministero, aggravare la posizione dell'imputato con una reformatio in pejus dispiegando nuove misure punitive o patrimoniali non previste dal dispositivo impugnato.
  • Se il dispositivo di primo grado ha ordinato la restituzione dei 'restanti beni', l'elencazione limitata dei beni in motivazione non esclude la restituzione di altri beni dello stesso sequestro: la formulazione generale del dispositivo va interpretata unitariamente.
  • Per evitare pregiudizi nei mezzi d'impugnazione è importante che le istanze (petitum) e le richieste difensive siano chiare e puntuali riguardo alla sorte dei singoli beni sequestrati, e che il dispositivo dell'appello esprima chiaramente la volontà del giudice in ordine a confisca o restituzione.
  • Se si rileva una discrepanza tra motivazione e dispositivo dell'appello, il rimedio principale è dimostrare il concreto pregiudizio derivante dall'eventuale affermazione motivazionale, altrimenti la Cassazione può rigettare il ricorso per mancanza di interesse concreto.

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