Cassazione Penale, Sentenza n. 35739/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza dell’8 aprile 2026, aveva respinto l’appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 22 gennaio 2026, che aveva dichiarato eseguibile per tre anni la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, disposta con sentenza della Corte d’assise di Palmi del 30 luglio 2013. La misura si fondava sulla persistente pericolosità sociale del condannato, già parte non marginale della cosca Abruzzese di Barritteri di Seminara, inserita nella ’ndrangheta, con il compito di raccogliere somme estorsive. Il Tribunale ha ritenuto non sufficienti la condotta intramuraria regolare, la partecipazione alle attività trattamentali e il tempo trascorso, considerando anche i precedenti, la ripresa dei contatti criminali dopo una lunga detenzione, l’assenza di una concreta progettualità futura e la mancata documentazione di adeguati mezzi di sostentamento familiare. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 203 c.p. e 679 c.p.p. e vizio di motivazione, per non avere adeguatamente considerato il decreto del Tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria del 2025, che aveva revocato la misura di prevenzione ritenendo cessata l’attualità della pericolosità sulla base del tempo trascorso, della condotta carceraria, del trattamento, dell’assenza di nuovi procedimenti e della risalenza dei precedenti; 2) violazione dei principi di ragionevolezza e non contraddizione e dell’obbligo di motivazione, lamentando una motivazione apparente e una sostanziale presunzione di persistente pericolosità mafiosa, nonché l’insufficiente valorizzazione della detenzione e del percorso rieducativo; 3) violazione dell’art. 679 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa valutazione di relazioni penitenziarie, condotta, percorsi trattamentali, encomi, tempo trascorso e cessazione dei collegamenti mafiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale di sorveglianza aveva considerato il precedente giudizio del giudice della prevenzione e aveva spiegato autonomamente la diversa prognosi, tenuto conto della diversa funzione del giudizio ex art. 679 c.p.p. e della capacità già manifestata di riallacciare rapporti criminali dopo una lunga detenzione; la decisione del giudice della prevenzione non vincolava quello di sorveglianza. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: la motivazione non era apparente né fondata su una presunzione assoluta, poiché aveva esaminato gli elementi positivi dedotti e spiegato perché, nel quadro complessivo, non dimostrassero l’effettiva rescissione dei legami mafiosi. Le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Resta quindi eseguibile la libertà vigilata per tre anni.
Norme richiamate
La valutazione in ordine alla pericolosità sociale, ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza, è rimessa al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., e deve essere compiuta in termini attuali, alla stregua degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente considerati.
La pericolosità sociale rilevante per l’esecuzione della misura di sicurezza deve essere accertata in concreto e con riferimento alla situazione attuale, considerando globalmente gli indici pertinenti e non limitandosi alla gravità del fatto originario.
La valutazione in ordine alla pericolosità sociale, ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza, è rimessa al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., e deve essere compiuta in termini attuali, alla stregua degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente considerati.
Nel procedimento di esecuzione della misura di sicurezza il giudice di sorveglianza formula una prognosi attuale di pericolosità sociale, valutando unitariamente il fatto, gli elementi successivi, il comportamento durante la pena e il percorso trattamentale.
La valutazione in ordine alla pericolosità sociale, ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza, è rimessa al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., e deve essere compiuta in termini attuali, alla stregua degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente considerati.
Gli indici richiamati dall’art. 133 c.p. devono essere considerati globalmente nella prognosi attuale; la gravità del fatto, da sola, non esaurisce la valutazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il relativo apprezzamento costituisce espressione di discrezionalità valutativa del giudice della sorveglianza e, in sede di legittimità, è sindacabile soltanto quando la motivazione risulti mancante, apparente, manifestamente illogica o non coerente con i dati acquisiti.
La valutazione prognostica di merito non è sostituibile in cassazione con una diversa lettura degli elementi acquisiti; il controllo è limitato ai vizi motivazionali indicati dalla Corte.
art. 3 Cost.
La mancanza di una dissociazione, l’assenza di una chiara progettualità futura e la mancata indicazione di adeguati mezzi di sostentamento non sono state considerate quali presupposti automatici della pericolosità, ma come elementi che, letti unitamente al complessivo percorso criminale del condannato e alla capacità già manifestata di riallacciare rapporti con l’ambiente criminale dopo una lunga detenzione, impedivano di ritenere superata la prognosi negativa.
La prognosi di pericolosità non può basarsi su una presunzione automatica collegata all’appartenenza mafiosa o alla mancata dissociazione; gli elementi individuali vanno valutati nel quadro complessivo, senza automatismi.
art. 111, comma 6, Cost.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione dell’ordinanza non è apparente e non si risolve in una presunzione assoluta di pericolosità collegata alla pregressa appartenenza mafiosa.
L’obbligo di motivazione è rispettato quando il giudice dà conto delle ragioni concrete per cui gli elementi favorevoli non superano la prognosi di pericolosità, senza fondarsi su una presunzione assoluta.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La pericolosità sociale ai fini dell’esecuzione di una misura di sicurezza deve essere accertata in termini attuali, mediante una valutazione globale del fatto, della condotta successiva, del comportamento durante l’espiazione della pena, del percorso trattamentale e di ogni altro elemento utile a verificare l’effettivo distacco dal precedente stile di vita.
- In cassazione la valutazione prognostica del giudice di sorveglianza è sindacabile soltanto se la motivazione è mancante, apparente, manifestamente illogica o incoerente con i dati acquisiti; non è consentito sostituirvi una diversa ponderazione degli elementi istruttori.
- La valutazione del giudice della prevenzione sulla cessazione della pericolosità non vincola il giudice chiamato a decidere sull’esecuzione di una misura di sicurezza, che può formulare una prognosi diversa purché ne esponga autonomamente e coerentemente le ragioni in relazione alla funzione del procedimento.
- Condotta carceraria regolare, partecipazione alle attività rieducative, tempo trascorso e assenza di nuovi procedimenti sono elementi da considerare, ma non impongono da soli l’esclusione della pericolosità; possono essere ritenuti insufficienti se il giudice spiega la loro valutazione nel quadro complessivo della vicenda e della personalità.
- La mancata dissociazione da un’organizzazione criminale, l’assenza di progettualità futura o l’insufficiente documentazione dei mezzi di sostentamento non possono operare come presupposti automatici della pericolosità: possono concorrere alla prognosi solo se valutati insieme agli altri elementi concreti.
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