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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11405/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., delle deliberazioni assembleari del 7 marzo 2017 e del 2 maggio 2017 relative all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017 e, in parte, alla definizione dei confini tra parti private e parti comuni nonché alla voce "varie ed eventuali". La ricorrente denunciava violazione delle norme sulla maggioranza (art. 1136 c.c.), irregolarità nella legittimazione a partecipare (art. 29 del regolamento condominiale), vizi nel calcolo dei millesimi, presenza e voto di soggetti non condomini o di delegati privi di valida delega, nonché carenze di motivazione e irregolarità del verbale (contestando anche la revoca/sostituzione del verbale del 7 marzo con quello del 2 maggio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le valutazioni della Corte d’appello di Milano: sulle voci "definizione confini" e "varie ed eventuali" non risulta assunta alcuna deliberazione con portata organizzativa, essendosi trattato di mera presa d’atto di dichiarazioni; le assemblee del 7 marzo e del 2 maggio 2017 avevano lo stesso ordine del giorno e le delibere effettivamente adottate attinsero soltanto ai bilanci, per cui la delibera del 2 maggio è da ritenersi sostitutiva della precedente; non sono stati provati i vizi relativi al quorum e al computo dei millesimi per la riunione del 2 maggio, né la invalidità delle deleghe o la partecipazione di soggetti non legittimati. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata e ha richiamato il principio secondo cui l'onere della prova dei vizi grava sul condomino che impugna. Non si è provveduto sulle spese di cassazione per mancanza di difesa dell'intimato; è stata constatata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un contributo unificato aggiuntivo ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Norma che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale; la Corte ha applicato il principio che chi impugna deve provare l'esistenza della delibera e i vizi che ne fondano l'annullamento.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato fra i capi di doglianza iniziali, ma la Corte non ha rilevato una violazione dedotta tale da incidere sulla decisione; la censura processuale non è risultata specifica e fondata.

  • art. 1136 c.c.

    Riguarda le maggioranze occorrenti per le delibere condominiali e la regolare convocazione; la Corte ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente non avessero provato vizi di maggioranza o di costituzione del collegio.

  • art. 29 del regolamento di condominio

    Richiede prescrizioni sul diritto di partecipare e sulle deleghe; la Corte ha osservato che l'onere di provare l'irregolarità delle deleghe o della partecipazione grava sul condomino che impugna e che solo il delegante è legittimato a far valere vizi relativi alla propria delega.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Stabilisce chi può chiedere l'annullamento per mancata convocazione o irregolarità di convocazione; la Corte ha ricordato che talune nullità procedimentali possono essere denunciate solo dai dissenzienti o dagli assenti non convocati.

  • art. 67, comma 2, disp. att. c.c.

    Disciplina la rappresentanza di comproprietari: la Corte ha puntualizzato che la convocazione compete ai comproprietari e che la contestazione sulla legittimazione del rappresentante va provata dal ricorrente.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Norme sull'interpretazione degli atti negoziali; la Corte ha ricordato che l'interpretazione del contenuto delle deliberazioni condominiali è valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti dei criteri ermeneutici previsti dal codice civile.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'esistenza della delibera impugnata e i relativi vizi spetta al condomino che propone l'impugnazione; incertezza probatoria penalizza il ricorrente.
  • La verbalizzazione di dichiarazioni rese da singoli partecipanti, se non tradotte in una decisione con portata organizzativa, non configura una deliberazione impugnabile come tale.
  • Una successiva assemblea può revocare o sostituire una precedente deliberazione, e la sostituzione fa venire meno l'interesse a impugnare la precedente se il contenuto sostanziale è identico.
  • I vizi relativi alla convocazione e alle deleghe richiedono prove specifiche: solo i dissenzienti o gli assenti non convocati possono agire per talune nullità, mentre la contestazione di deleghe spetta soprattutto al delegante.
  • La valutazione dell'esistenza di vizi di costituzione o di maggioranza è apprezzamento di merito; la Corte di cassazione sindaca la correttezza ermeneutica e la logicità della motivazione, non il merito delle valutazioni factuali non contraddette.

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