Cassazione Civile, Sentenza n. 11399/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione ex art. 195, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 avverso la delibera CONSOB n. 18924/21.05.2014 che applicava una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000 per violazioni degli artt. 94 (commi 2 e 3) e 113 (comma 1) TUF in relazione a prospetti non equity pubblicati nel periodo 2008-2012. L'opponente deduceva, fra gli altri, i seguenti motivi: (i) prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981; (ii) decorrenza del termine decadenziale di 180 giorni ex art. 195 TUF (violazione del dies a quo e decadenza della CONSOB); (iii) violazione del diritto di difesa e impossibilità di difendersi provando; (iv) errata imputazione di responsabilità a un consigliere non esecutivo con richiamo a artt. 2381 e 2392 c.c., assenza di nesso di causalità; (v) mancata valutazione dell'elemento soggettivo (art. 3 L. 689/1981 - buona fede) e contestuale errata applicazione delle regole sul cumulo di sanzioni (art. 8 L. 689/1981) e dei parametri di determinazione della sanzione (art. 11 L. 689/1981).
La decisione
La Corte d'Appello di Firenze aveva rigettato l'opposizione: ritenuta infondata la prescrizione e corretta la decorrenza del termine decadenziale dal momento dell'ultimo accertamento (considerata la complessità e la connessione tra più violazioni e la disclosure degli atti d'indagine penale nei primi mesi del 2013); respinte le censure sulla responsabilità del consigliere non esecutivo, avendo la Corte ritenuto sussistenti indici di anomalia e obblighi di vigilanza ex artt. 2381 e 2392 c.c.; esclusa la buona fede difensiva per mancanza di elementi probatori a discarico; ritenuto legittimo il cumulo materiale e congrua la determinazione della sanzione. In Cassazione il ricorso di Caltagirone è stato integralmente respinto. La Corte di Cassazione ha confermato i principi applicati dalla Corte territoriale: il dies a quo per le contestazioni CONSOB decorre dal completamento dell'istruttoria/accertamento (tenuto conto della complessità e, se rilevante, della disclosure degli atti penali); i consiglieri non esecutivi hanno obblighi di vigilanza e devono agire in modo informato; in tema di sanzioni amministrative opera la presunzione di colpa di cui all'art. 3 L. 689/1981 con conseguente onere probatorio a carico del trasgressore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarata la sussistenza dell'ulteriore presupposto per versamento contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 195
Il termine decadenziale di 180 giorni per la contestazione delle violazioni da parte della CONSOB decorre dal momento in cui l'attività istruttoria è completata e l'accertamento è concretamente possibile, tenendo conto della complessità del caso e, se rilevante, della disponibilità di atti di indagine penale
T.U.I.F. (art. 94 e art. 113)
Norme invocate quale fondamento delle omissioni informative contestate nel prospetto; la violazione del dovere di completezza informativa sui fatti esterni rilevanti può integrare responsabilità degli organi sociali
L. n. 689/1981, art. 28
Richiamata dalla difesa per eccepire prescrizione; la Corte ha ritenuto non operativa la prescrizione alla luce del dies a quo individuato nell'accertamento complessivo
L. n. 689/1981, art. 3
Stabilisce la presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo: gravato sull'autore l'onere di provare di aver agito senza colpa; principio applicato dalla Corte per rigettare la eccezione di buona fede dell'opponente
L. n. 689/1981, art. 8, comma 1
Norma sul cumulo delle sanzioni: la Corte ha ritenuto corretto il trattamento delle più omissioni come violazioni reiterate alle stesse disposizioni (cumulo materiale) e non ha accolto la richiesta di applicazione del cumulo giuridico
L. n. 689/1981, art. 11
Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni: la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione operata dalla CONSOB in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva delle violazioni
Codice civile, art. 2381
"può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega"; "valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione"
Interpretata come fonte dell'obbligo, anche per i consiglieri non esecutivi, di agire in modo informato, esercitare funzioni di monitoraggio e, se necessario, impartire direttive o avocare operazioni nell'interesse della società (specialmente in ambito bancario)
Codice civile, art. 2392
Attribuisce agli amministratori l'obbligo di diligenza commisurata alla natura dell'incarico e alle specifiche competenze; fonte di responsabilità per i consiglieri che non assolvono il dovere di vigilanza
T.U.I.F., art. 191, comma 2
Richiamato sul contenuto del prospetto informativo: esso deve comprendere tutte le informazioni rilevanti anche esterne all'emittente che possano riflettersi sulla sua situazione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo processuale di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in caso di determinate condizioni
Massime di principio
- Il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale per le contestazioni amministrative decorre dal completamento dell'istruttoria e dall'effettivo accertamento, non dalla mera conoscenza iniziale di singoli fatti: in pratica, in vicende complesse il termine parte dall'ultimo accertamento utile che consente una valutazione complessiva
- Se elementi decisivi emergono da atti di indagine penale, il termine per la contestazione decorre dalla trasmissione/availability di tali atti all'autorità amministrativa
- I consiglieri non esecutivi hanno, soprattutto in istituti bancari, un obbligo attivo di vigilanza: devono agire in modo informato, chiedere chiarimenti e possono impartire direttive o avocare operazioni nell'interesse della società; la mancanza di delega non esclude automaticamente responsabilità
- In sede di sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa (art. 3 L. 689/1981): l'onere probatorio della mancata colpa grava sull'interessato, pertanto l'assenza di elementi a discarico può portare al rigetto della difesa basata sulla buona fede
- Il trattamento di più violazioni connesse può giustificare un'unica ordinanza-ingiunzione e il computo del dies a quo a partire dall'ultimo accertamento delle violazioni aggregate; la scelta fra cumulo materiale e cumulo giuridico incide sul piano sanzionatorio ma non necessariamente sul dies a quo quando le violazioni sono teleologicamente connesse
- Nel contestare omissioni informative del prospetto, l'autorità di vigilanza può ritenere rilevanti anche fatti esterni all'emittente che incidono sulla valutazione dell'operazione; l'elemento soggettivo e la gravità oggettiva sono valutati con riferimento alla funzione pubblicistica del settore (specie bancario)
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