Cassazione Penale, Ordinanza n. 02796/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10 luglio 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto sussistente una detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e aveva escluso la qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, TUS. In sede di legittimità i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare vizi consentiti in cassazione; la Corte ha rilevato che la motivazione di appello era logica, coerente e immune da manifeste incongruenze.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La qualificazione del fatto nella lieve entità è stata esclusa in ragione della convergenza degli elementi acquisiti verso una finalità illecita della detenzione non compatibile con tale ipotesi attenuata.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione logicamente coerente, puntuale rispetto alle doglianze e priva di manifeste incongruenze.
- La qualificazione del fatto di detenzione di stupefacenti in termini di lieve entità richiede che gli elementi complessivi della condotta siano compatibili con l'ipotesi attenuata; se le risultanze indicano una finalità illecita della detenzione incompatibile con essa, la qualificazione va esclusa.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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