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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07117/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10/04/2025, che aveva affermato la sua responsabilità per danneggiamento aggravato. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sul punto della procedibilità e della correttezza del giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato, sostenendo in sostanza che la fattispecie non fosse procedibile d'ufficio. Con il secondo motivo ha chiesto una diversa lettura dei fatti e delle prove, censurando la valutazione di merito sulla condotta materiale e sulla utilizzabilità della porta blindata resa temporaneamente inutilizzabile. Con un ulteriore profilo ha dedotto la violazione del ne bis in idem per avere già subito un procedimento disciplinare, ma tale censura è stata ritenuta non devoluta in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il danneggiamento aggravato commesso su un bene esistente all'interno di un edificio pubblico è ancora procedibile d'ufficio. Ha considerato il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove in contrasto con la motivazione del giudice di merito, ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Ha infine giudicato inammissibile la doglianza sul ne bis in idem perché non proposta in appello. All'esito, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Norma posta a base del giudizio di responsabilità per il danneggiamento contestato; la Corte richiama la fattispecie di danneggiamento aggravato.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Aggravante riferita al danneggiamento commesso su bene esistente all'interno di un edificio pubblico; in tale configurazione il reato è ritenuto procedibile d'ufficio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il danneggiamento aggravato commesso su un bene collocato all'interno di un edificio pubblico è procedibile d'ufficio.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e giuridicamente corretta.
  • La censura che non sia stata devoluta al giudice di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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