Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per appropriazione indebita.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. L'unico motivo deduceva l'erroneità della conferma di responsabilità, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. La Corte rileva però che la censura si traduceva, in sostanza, nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e nella mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello, già puntualmente respinte dal giudice di merito, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il reato oggetto di contestazione; la Corte considera infondata la censura sulla mancanza del dolo specifico, ma dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi attinenti alla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di nuova lettura del materiale probatorio, essendo estranea al giudizio di legittimità una rivalutazione del merito.
- L'assenza di specificità del motivo di ricorso, quando la censura non assolve alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata, integra una doglianza solo apparente e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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