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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07110/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non specifico: le censure erano una mera reiterazione di quelle già svolte in appello e non offrivano una critica argomentata alla decisione di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per appropriazione indebita aggravata. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento agli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. nonché agli artt. 192, 533, comma 1, e 546, lett. e), c.p.p. La doglianza, tuttavia, si limitava a riproporre argomenti già sottoposti al giudice di merito e da questi puntualmente disattesi, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso erano formalmente proposti per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 646 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata dal ricorso e presupposta dalla conferma della responsabilità in appello.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Aggravante contestata in relazione al reato patrimoniale oggetto di giudizio.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorso in tema di valutazione della prova; la Corte non ne affronta nel merito l'applicazione, ritenendo le censure non specifiche.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dal ricorso in tema di affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la doglianza è stata dichiarata meramente apparente.

  • art. 546, lett. e), c.p.p.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse davvero con la motivazione di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure soltanto apparenti, prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il richiamo formale a violazione di legge o vizio di motivazione non basta a rendere ammissibile il motivo se l'argomentazione non supera il livello della mera reiterazione difensiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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