Cassazione Penale, Ordinanza n. 07110/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non specifico: le censure erano una mera reiterazione di quelle già svolte in appello e non offrivano una critica argomentata alla decisione di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per appropriazione indebita aggravata. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento agli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. nonché agli artt. 192, 533, comma 1, e 546, lett. e), c.p.p. La doglianza, tuttavia, si limitava a riproporre argomenti già sottoposti al giudice di merito e da questi puntualmente disattesi, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
I motivi di ricorso erano formalmente proposti per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità.
Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata dal ricorso e presupposta dalla conferma della responsabilità in appello.
Aggravante contestata in relazione al reato patrimoniale oggetto di giudizio.
Richiamato dal ricorso in tema di valutazione della prova; la Corte non ne affronta nel merito l'applicazione, ritenendo le censure non specifiche.
Richiamato dal ricorso in tema di affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la doglianza è stata dichiarata meramente apparente.
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse davvero con la motivazione di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure soltanto apparenti, prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il richiamo formale a violazione di legge o vizio di motivazione non basta a rendere ammissibile il motivo se l'argomentazione non supera il livello della mera reiterazione difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07091/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07103/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07108/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07111/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07113/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →