Cassazione Penale, Ordinanza n. 07111/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che la doglianza sulle attenuanti generiche era infondata in fatto perché tali attenuanti risultavano già riconosciute in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila deducendo un solo motivo: lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il giudice di appello, nel valutare la congruità della pena, aveva invece già riconosciuto le attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute dal giudice di appello; il motivo di ricorso che assumeva il contrario è stato ritenuto generico e non confrontato con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: se la sentenza di merito ha già riconosciuto le attenuanti generiche, la doglianza che sostenga il contrario è generica e non può essere esaminata nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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