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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07108/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato l'affermazione di responsabilità per truffa. L'unico motivo di ricorso contestava la condanna, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non deducibile perché sostanzialmente identico ai motivi già prospettati in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, quindi privo di specificità e meramente apparente. La difesa, con memoria, aveva inoltre eccepito l'improcedibilità per mancanza di querela, ma la Corte ha rilevato che agli atti era presente una querela valida, datata 25/11/2019.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo carente di specificità perché limitato alla reiterazione di doglianze già esaminate e confutate in appello; ha inoltre respinto come manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità per difetto di querela, poiché risultava una querela valida in atti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La contestazione riguarda la truffa; la Corte valorizza, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la messa a disposizione del conto corrente su cui è confluita la somma sottratta come elemento dimostrativo della partecipazione dell'imputato e dell'accordo preventivo nella realizzazione del reato.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto del ricorso; la questione in cassazione non investe la configurabilità astratta del reato ma la tenuta della motivazione di merito.

  • art. 25 cod. proc. pen.

    Non citato espressamente; non determinabile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo pedissequo censure già formulate in appello e già esaminate dalla sentenza di merito: il motivo deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
  • I motivi di ricorso sono inammissibili quando sono solo apparenti, perché omettono di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mera messa a disposizione di un conto corrente utilizzato per ricevere la somma proveniente dal reato può costituire, secondo la valutazione di merito, un elemento sintomatico della partecipazione dell'agente e dell'accordo preventivo con gli altri concorrenti.
  • L'eccezione di improcedibilità per mancanza di querela è infondata se dagli atti risulta una querela valida e tempestiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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