Cassazione Civile, Ordinanza n. 23649/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Alcuni lavoratori agricoli hanno agito per ottenere il riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo prestate in due annualità, nonché il conseguente diritto all'indennità di disoccupazione agricola e agli assegni per il nucleo familiare. La Corte d'appello ha accolto le domande e ha liquidato le spese di lite facendo riferimento ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, dell'aumento percentuale per pluralità di ricorrenti, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata. I ricorrenti hanno impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 4 e 21 del d.m. n. 55 del 2014 e dell'art. 10 c.p.c., sostenendo che la causa avrebbe avuto un valore unitario ma in parte indeterminato, per la presenza di domande volte alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli accanto a domande aventi contenuto patrimoniale determinato; hanno inoltre lamentato il mancato riconoscimento dell'aumento percentuale previsto per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale in cause riunite.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la controversia dovesse essere qualificata, ai fini della liquidazione delle spese, come parzialmente indeterminabile per la presenza della domanda di iscrizione negli elenchi agricoli, osservando che il giudizio aveva come autentico oggetto il riconoscimento di prestazioni previdenziali economicamente determinate e che gli accertamenti sull'iscrizione negli elenchi erano solo propedeutici e strumentali. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sul mancato aumento percentuale, rilevando che la Corte d'appello aveva espressamente considerato tale incremento e che i ricorrenti non avevano articolato critiche specifiche contro tale affermazione. Non sono state regolate le spese del giudizio di legittimità per la sostanziale mancata difesa dell'INPS; è stato inoltre dichiarato l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La Corte ha ritenuto che la liquidazione delle spese potesse tener conto del valore della controversia e dell'aumento percentuale per pluralità di assistiti; nel caso concreto ha escluso la violazione della norma.
art. 21 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla determinazione del compenso.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erronea determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va individuato avendo riguardo all'autentico oggetto del contendere e al bene della vita effettivamente richiesto, senza frammentare artificialmente un giudizio unitario in più oggetti solo perché siano necessari accertamenti preliminari o strumentali.
- La sola presenza, in una causa avente ad oggetto prestazioni economiche determinate, di questioni incidentali o propedeutiche a contenuto non pecuniario non rende automaticamente indeterminabile il valore della controversia.
- Il valore della causa è indeterminabile solo quando sia oggettivamente impossibile tradurre la pretesa in termini economici; se la domanda principale è volta al riconoscimento di prestazioni monetizzabili, il relativo importo costituisce il criterio guida per la liquidazione.
- La censura sulla liquidazione delle spese deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni espresse dal giudice di merito; non è sufficiente un richiamo astratto alla violazione dei parametri tariffari se la sentenza impugnata dichiara di averli applicati e di aver considerato anche gli aumenti previsti per la pluralità di parti assistite.
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