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Parere

Parere n. 537/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Giovanni Abatelillo e Simona Gigante in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “Ditta Allevamento Esse di Simona Gigante”, contro Comune di Lecce, e nei confronti di Centonze Adriana, avverso nota dirigenziale di diniego del permesso a costruire in sanatoria prot. n. 61946/2021 del 28/04/2021; b) dell’ordinanza di demolizione n. 831 del 27/05/2021;

Giustizia amministrativa202301479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego del permesso di costruire in sanatoria e ordinanza di demolizione relative alla trasformazione di un ricovero per cavalli in deposito di mezzi di lavoro

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria e l'ordinanza di demolizione, sostenendo che la SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata il 22 ottobre 2020, avrebbe prodotto il titolo abilitativo per effetto del decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, in assenza di provvedimenti inibitori. Hanno inoltre dedotto che il termine previsto dal regolamento comunale per la definizione del procedimento di sanatoria, pari a novanta giorni, sarebbe decorso inutilmente prima dell'adozione del diniego, e che le opere avrebbero natura precaria e facilmente rimovibile. Il Comune ha sostenuto che la successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria, riferita alle medesime opere, aveva sostituito la precedente SCIA e impediva la formazione del silenzio significativo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare. Dalla documentazione è risultato che l'istanza di permesso di costruire in sanatoria dichiarava espressamente di annullare e sostituire la SCIA precedentemente presentata. La Sezione ha qualificato tale dichiarazione come revoca dell'istanza precedente e ha ritenuto che, trattandosi di SCIA quale atto privato non recettizio, la revoca avesse privato la SCIA di efficacia, eliminando anche gli eventuali effetti già prodotti. Non si è quindi formato alcun silenzio significativo. La Sezione ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano dedotto, in occasione della comunicazione comunale del 1° dicembre 2020 che li diffidava dal realizzare le opere, la formazione del silenzio né avevano impugnato tale comunicazione, ritenuta autonomamente lesiva. Quanto al termine per la definizione della sanatoria, il Consiglio di Stato ha affermato che, in tale procedimento, il silenzio equivale a rigetto e che il decorso del termine non determina la consumazione del potere amministrativo. Infine, non sono state ravvisate irragionevolezza o illegittimità nella valutazione dell'Amministrazione circa il carattere abusivo delle opere.

Osservazioni

SCIA e successiva istanza di sanatoria

La dichiarazione contenuta nell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, secondo cui essa annulla e sostituisce la SCIA precedentemente presentata, integra una revoca della precedente istanza. Poiché la SCIA è un atto privato non recettizio, la revoca ne determina la perdita di efficacia e degli eventuali effetti già prodotti.

Mancata formazione del silenzio significativo

A seguito della revoca della SCIA non può ritenersi formato alcun silenzio significativo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

Comunicazione comunale del 1° dicembre 2020

La comunicazione con cui il Comune diffidava il ricorrente dal realizzare le opere era dotata di autonoma lesività. Il fatto che i ricorrenti non abbiano dedotto in quella sede la formazione del silenzio né impugnato la comunicazione rileva ai fini della controversia.

Termine del procedimento di sanatoria

Nel procedimento di permesso di costruire in sanatoria il silenzio equivale a rigetto. Il decorso del termine procedimentale non produce la consumazione del potere amministrativo.

Carattere abusivo delle opere

Non è stata ravvisata irragionevolezza nella valutazione dell'Amministrazione circa il carattere abusivo delle opere oggetto dei provvedimenti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990

    decorso inutilmente il termine ridotto di 30 giorni per la S.C.I.A. in materia edilizia

    La disposizione non consente di ritenere formato il silenzio significativo quando la SCIA sia stata successivamente revocata dal privato mediante un'istanza espressamente sostitutiva.

  • artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001

    richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/01

    Il procedimento di sanatoria edilizia è soggetto a un regime nel quale il silenzio equivale a rigetto; il decorso del relativo termine non determina la consumazione del potere amministrativo.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza successiva che dichiari espressamente di annullare e sostituire una precedente SCIA determina la revoca della SCIA stessa; trattandosi di atto privato non recettizio, la revoca ne elimina l'efficacia e gli eventuali effetti già prodotti.
  • Il decorso del termine previsto per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA non determina la formazione di un titolo abilitativo quando la SCIA sia stata successivamente privata di efficacia dal dichiarante.
  • Nel procedimento di permesso di costruire in sanatoria, il silenzio dell'amministrazione equivale a rigetto e il decorso del termine procedimentale non comporta la consumazione del potere di provvedere.
  • Una comunicazione amministrativa che diffidi il privato dall'eseguire opere edilizie, qualificandole come non assentibili, può avere autonoma lesività e deve essere tempestivamente contestata quando si intenda far valere la formazione di un titolo per silenzio.

Diniego di sanatoria edilizia e ordinanza di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal proprietario di un lotto e dalla titolare dell'impresa che vi esercitava attività di allevamento di cavalli contro il Comune di Lecce. Sono stati impugnati il diniego del permesso di costruire in sanatoria e l'ordinanza di demolizione concernenti opere destinate alla trasformazione di un ricovero per cavalli in deposito di mezzi di lavoro.

Premesse e richiesta

Sul fondo insisteva un fabbricato destinato al ricovero notturno dei cavalli, precedentemente assentito con permesso di costruire. Il 22 ottobre 2020 era stata presentata una SCIA alternativa al permesso di costruire per la dismissione del ricovero e la trasformazione del manufatto. Successivamente, il ricorrente aveva presentato un'istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa alle medesime opere.

I ricorrenti chiedevano l'annullamento del diniego di sanatoria e dell'ordinanza di demolizione, previa sospensione dell'efficacia degli atti.

Motivi dedotti dai ricorrenti

I ricorrenti sostenevano che:

  • il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, senza l'adozione di provvedimenti inibitori, avrebbe determinato il perfezionamento del titolo abilitativo;
  • per effetto della formazione del titolo non sarebbe più esistito alcun abuso da sanare;
  • il termine di novanta giorni previsto dal regolamento comunale per la conclusione del procedimento di sanatoria sarebbe decorso prima dell'adozione del diniego;
  • le opere avrebbero avuto carattere precario, temporaneo e facilmente rimovibile, in assenza di basamenti cementizi.

Il Comune ha contestato tali deduzioni, sostenendo che la successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria aveva sostituito la precedente SCIA.

Valutazione sulla revoca della SCIA

La Sezione ha esaminato il contenuto dell'istanza di sanatoria e ha rilevato che essa dichiarava espressamente di annullare e sostituire la SCIA protocollata il 22 ottobre 2020.

Tale dichiarazione è stata qualificata come revoca della precedente istanza. Poiché la SCIA costituisce un atto privato non recettizio, la revoca ha determinato la perdita di efficacia della SCIA e degli eventuali effetti che essa avesse prodotto. Di conseguenza, non poteva ritenersi formato alcun silenzio significativo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

Comunicazione comunale autonomamente lesiva

La Sezione ha inoltre considerato la comunicazione del 1° dicembre 2020, con la quale il Comune aveva diffidato il ricorrente dal realizzare le opere oggetto della SCIA, ritenendole non assentibili.

Secondo il parere, tale comunicazione era dotata di autonoma lesività. I ricorrenti non avevano dedotto in quella sede la formazione del silenzio invocato nel ricorso e non avevano impugnato la comunicazione.

Procedimento di sanatoria e silenzio-rigetto

È stata respinta anche la censura relativa al superamento del termine per la conclusione del procedimento di sanatoria. La Sezione ha affermato che, in tale tipologia procedimentale, il silenzio dell'amministrazione equivale a rigetto.

Il decorso del termine non determina, inoltre, la consumazione del potere amministrativo. Pertanto, il mero superamento del termine procedimentale non comportava l'accoglimento dell'istanza né impediva all'amministrazione di adottare il diniego.

Valutazione sul carattere abusivo delle opere

Il Consiglio di Stato non ha ravvisato profili di irragionevolezza nella valutazione amministrativa relativa al carattere abusivo delle opere. La censura concernente la loro natura precaria e facilmente rimovibile non è stata quindi ritenuta idonea a superare le ragioni poste a fondamento degli atti impugnati.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L'istanza cautelare è stata assorbita, senza autonoma decisione favorevole ai ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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