Ordinanza n. 481/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino n. 264/2025, depositata e resa pubblica il 28.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1526/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro e previdenza, n. 264/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 264/2025. Il ricorso è stato notificato al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., il ricorso contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è incardinato il giudizio. Poiché il ricorso è stato proposto dinanzi alla Sezione staccata di Salerno del TAR Campania, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. La notificazione presso l'Avvocatura di Napoli è stata quindi ritenuta nulla. Il vizio non è stato sanato per raggiungimento dello scopo, poiché l'Avvocatura dello Stato non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio la nullità della notificazione del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli anziché presso quella di Salerno. Considerata la mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato, il giudice ha escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Richiamando l'art. 44, comma 3, c.p.a. e la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, nonché il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2442/2022, ha ordinato la rinnovazione della notificazione senza necessità di valutare la scusabilità dell'errore. È stato assegnato alla ricorrente il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per rinnovare la notifica al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. È stato inoltre assegnato il termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare telematicamente la prova dell'adempimento mediante le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato nativo digitale. La verifica dell'adempimento è stata fissata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La ricorrente ha agito con il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; le notificazioni devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
La notificazione degli atti introduttivi contro lo Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto in relazione alla sede dell'autorità giudiziaria adita; la violazione comporta nullità rilevabile anche d'ufficio.
art. 41, comma 3, c.p.a.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
La notificazione del ricorso contro un'amministrazione statale segue le regole speciali previste per la rappresentanza e difesa dello Stato.
art. 44, comma 3, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica; se l'incombente è tempestivamente eseguito, il vizio è sanato con effetti retroattivi.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disciplina della nullità della notificazione deve essere applicata alla luce della parziale declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 44, comma 4, c.p.a. impone, in caso di nullità della notificazione, l'ordine di rinnovazione senza subordinare tale rimedio alla valutazione della scusabilità dell'errore.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi promossi contro un'amministrazione statale, il ricorso deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale il giudizio è incardinato; la notificazione presso un'Avvocatura distrettuale diversa è nulla e il vizio è rilevabile d'ufficio.
- La notificazione nulla di un ricorso contro lo Stato non è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'Avvocatura dello Stato non si costituisce in giudizio.
- In caso di nullità della notificazione del ricorso, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica e assegnare un termine perentorio, senza dover previamente valutare la scusabilità dell'errore; la rinnovazione tempestiva produce la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 526/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →