Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08478/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

L'ente locale aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito pari a euro 1.060.313,26, oltre interessi, sostenendo in via principale di essere surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti dei lavoratori della società fallita, dopo aver corrisposto il TFR agli ex dipendenti. In subordine chiedeva l'ammissione in chirografo per un preteso diritto di regresso e, secondo quanto riportato nel ricorso, deduceva anche una fattispecie di natura espromissiva ex art. 1272 c.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, escludendo sia l'applicabilità della solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni sia i presupposti della surrogazione legale. In cassazione l'ente ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda subordinata fondata sull'espromissione; 2) violazione dell'art. 1203 c.c. per negata surrogazione legale; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'interesse all'adempimento e ai rapporti tra ente e società partecipata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse effettivamente omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata fondata sull'asserita natura espromissiva della fattispecie e sulla conseguente richiesta di ammissione del credito in chirografo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché la surrogazione legale richiede un rapporto giuridico preesistente tra solvens e debitore idoneo a fondare una ragione di rivalsa, presupposto che il Tribunale aveva escluso con valutazione corretta; il terzo perché il giudice di merito aveva esaminato gli elementi dedotti e la censura mirava a un nuovo apprezzamento di merito. Il decreto impugnato è stato cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta integra nullità della sentenza e va denunciata come vizio processuale ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il corretto parametro di impugnazione per far valere la nullità derivante da omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato quale vizio dedotto per la pretesa violazione dell'art. 1203 c.c., poi ritenuto inammissibile nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non consente una nuova valutazione del merito quando il fatto decisivo risulta già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 1203 c.c.

    la surrogazione legale presuppone la sussistenza di un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento, idoneo a giustificare la rivalsa; il solo pagamento di un debito altrui non basta.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    nel caso esaminato è stato ritenuto non invocabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1676 c.c.

    viene richiamato come disciplina del rapporto tra appaltante e committente, ma il giudice ha escluso che ne ricorressero i presupposti per fondare la pretesa del Comune.

  • art. 1272 c.c.

    è la norma evocata dal ricorrente per sostenere un inquadramento espromissivo della fattispecie e la domanda subordinata di ammissione al passivo.

  • art. 2751 bis c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la collocazione privilegiata del credito in via principale.

  • art. 54 l.f.

    richiamato dal ricorrente nella quantificazione degli interessi fino al deposito del progetto di riparto.

  • art. 1203, 3° comma c.c.

    richiamato dal ricorrente quale base della pretesa surrogazione nei diritti dei lavoratori.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una domanda autonoma o su un motivo ritualmente devoluto al giudice di merito integra nullità della sentenza ed è deducibile in cassazione come vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Per configurare la surrogazione legale non è sufficiente il mero pagamento del debito altrui: occorre un rapporto giuridico preesistente tra chi paga e il debitore tale da fondare un autonomo diritto di rivalsa.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il giudice di merito abbia già valutato i fatti dedotti e la parte chieda solo una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La qualificazione della fattispecie e la verifica della domanda subordinata devono risultare da una statuizione, anche implicita, del giudice di merito; in mancanza, la decisione è cassabile per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoObbligazioni solidaliMandato
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.