Cassazione Civile, Ordinanza n. 18530/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva, poi convertita in domanda completa con deposito di proposta, piano e documentazione. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta e poi il fallimento, ritenendo che la relazione del professionista attestatore fosse carente perché si limitava a richiamare le stime di tecnici incaricati dalla stessa debitrice senza verifiche autonome, e perché non spiegava l’omessa considerazione di alcuni avvisi fiscali sopravvenuti; inoltre dubitava della concreta fattibilità della proposta, anche per mancanza di prova di un finanziamento in favore della debitrice o della terza assuntrice. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo, aderendo a tali rilievi. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 160 e 161 l.fall., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente letto i motivi di inammissibilità, attribuendo rilievo alla mera qualità degli accertamenti dell’attestatore e non al contenuto delle conclusioni; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 160 l.fall., assumendo che la norma non imponeva la prova di finanziamenti bancari e che era sufficiente documentare l’accordo di accollo con la terza assuntrice, mentre il riferimento ai finanziamenti serviva solo a sostenere la fattibilità del piano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproponeva le stesse censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, perché la corte d’appello aveva correttamente valutato, nel giudizio di fattibilità del concordato, la concreta realizzabilità della causa concreta della proposta, rilevando l’assenza di elementi comprovanti l’erogazione di finanziamenti e quindi l’inattitudine del piano a garantire la finalità programmata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle controparti. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata invocata dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a una mera contrapposizione di valutazioni o a riprodurre tesi già disattese, altrimenti si risolve in un "non motivo" inammissibile.
Richiamati per contestare la valutazione di inammissibilità del concordato e per delineare i requisiti della proposta, del piano e della documentazione.
art. 160, comma 1, lett. a), l.fall.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla proposta concordataria e alla documentazione necessaria.
La Corte ha ribadito che, nel giudizio di ammissibilità/fattibilità, il tribunale deve verificare la concreta realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria.
Norma richiamata per il deposito della proposta e del piano del concordato preventivo.
Norma richiamata per la domanda di concordato "con riserva".
Richiamato con riferimento all’udienza fissata dal tribunale dopo la proroga del termine per il deposito della proposta e del piano.
Norma del reclamo avverso la decisione del tribunale in materia concorsuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le difese già formulate nei gradi di merito: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile come mero "non motivo".
- Quando il giudice del merito fonda la decisione su una valutazione di inidoneità della proposta concordataria per difetto di concreta fattibilità, la censura in cassazione deve investire proprio quel nucleo decisorio e non limitarsi a contestazioni generiche sulla lettura degli atti.
- Nel concordato preventivo il tribunale deve verificare la concreta realizzabilità della causa concreta del piano, cioè la sua effettiva idoneità a soddisfare la finalità programmata in tempi ragionevolmente contenuti; la mancanza di elementi seri e documentati sulla provvista finanziaria può legittimare il giudizio negativo di fattibilità.
- La relazione dell’attestatore deve consentire un controllo effettivo sulla completezza e attendibilità dei dati posti a base della proposta; se il giudice rileva che essa si limita a recepire valutazioni altrui senza autonoma verifica, tale rilievo può sorreggere il giudizio di inammissibilità.
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