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Sentenza

Sentenza n. 4980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 604/2024, che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento ASL di decurtazione tariffaria per mancato rispetto delle soglie di appropriatezza delle prestazioni ospedaliere erogate nel 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria contestava il provvedimento con cui l’ASL aveva negato il riconoscimento di complessivi euro 49.242,75 per prestazioni in regime di ricovero ordinario e day hospital, ritenute eccedenti le soglie percentuali di appropriatezza previste dal D.C.A. n. 31/2018. In primo grado e in appello sono stati dedotti: violazione del contraddittorio procedimentale e degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, nonché dell’accordo Aiop-Regione Campania; violazione dei principi di ragionevolezza e buona fede per il mancato adeguamento dei controlli agli effetti della pandemia da Covid-19; violazione dei D.C.A. n. 17/2014 e n. 31/2018; difetto di presupposto, istruttoria e motivazione, arbitrarietà, illogicità e travisamento, assumendo che l’ASL avesse applicato un mero calcolo automatico senza verificare le condizioni cliniche dei singoli ricoveri. L’appellante ha inoltre contestato l’inclusione nel calcolo di prestazioni già ricodificate e assoggettate a tariffa sanzionatoria, nonché la classificazione delle prestazioni di onde d’urto come prestazioni ambulatoriali comprese nei DRG nn. 248 e 256. L’ASL ha eccepito anche l’inammissibilità dell’impugnazione per la sottoscrizione della clausola di salvaguardia contrattuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla clausola di salvaguardia: tale clausola comporta acquiescenza rispetto agli atti a monte relativi alla determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, ma non può estendersi agli atti futuri e incerti, collocati a valle del rapporto contrattuale, relativi alle verifiche di appropriatezza; una rinuncia preventiva a impugnare tali atti sarebbe nulla. Nel merito, il giudice ha distinto i controlli esterni sulle cartelle cliniche e sulle SDO, svolti secondo una logica campionaria e in contraddittorio ai sensi del D.C.A. n. 6/2011, dai controlli consuntivi sul rispetto aggregato delle soglie di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza, disciplinati dal D.C.A. n. 31/2018. Per questi ultimi, le soglie erano predeterminate e note alla struttura prima della trasmissione degli elenchi; il mancato contraddittorio non è stato ritenuto concretamente viziante, anche perché la struttura non ha indicato quale specifico contributo avrebbe potuto fornire per evitare la decurtazione e risultavano comunque intervenute comunicazioni trimestrali. La censura relativa alla pandemia è stata respinta perché la Regione aveva già considerato gli effetti dell’emergenza con la delibera di Giunta regionale n. 621/2020, rinviando al 2021 le soglie più stringenti e dimezzando straordinariamente le decurtazioni per il 2020; la doglianza della struttura era inoltre generica e non indicava il concreto pregiudizio subito. È stata respinta anche la pretesa di trasferire sull’ASL l’onere di verificare le condizioni cliniche dei singoli ricoveri: il controllo sulle soglie opera su base aggregata e la struttura avrebbe dovuto allegare elementi clinici specifici idonei a giustificare lo sforamento. Quanto alle prestazioni già ricodificate, la ricodifica accettata dalla struttura non ne impediva il computo ai fini della soglia e dell’eventuale decurtazione. Le prestazioni di onde d’urto sono state ritenute tipicamente ambulatoriali e ricomprese nei DRG nn. 248 e 256, senza deroghe nel sistema automatico di calcolo; tale qualificazione è stata corroborata dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che le ricomprende tra le prestazioni specialistiche ambulatoriali e nei PACC. L’appellante è stata condannata a rifondere all’ASL euro 3.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    La struttura invocava tali disposizioni per sostenere la necessità di un contraddittorio preventivo; il Consiglio di Stato ha escluso che il mancato contraddittorio fosse concretamente viziante rispetto a controlli tabellari e aggregati fondati su soglie predeterminate.

  • artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi di buon andamento, ragionevolezza, correttezza e obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguata la verifica dell’ASL e non provati i dedotti difetti istruttori e motivazionali.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR aveva richiamato per brevità le rationes decidendi di precedenti sentenze relative a fattispecie sovrapponibili; il Consiglio di Stato ha esaminato direttamente le censure d’appello.

  • D.C.A. n. 6/2011

    Disciplina i controlli esterni campionari sulle cartelle cliniche e sulle SDO, svolti presso la struttura mediante contraddittorio con il direttore sanitario e i responsabili dell’assistenza e della codifica; non disciplina il controllo consuntivo aggregato delle soglie di ammissibilità.

  • D.C.A. n. 17/2014

    Richiamato dalla struttura nel contestare la disciplina degli abbattimenti e delle prestazioni; la decisione non enuncia una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • D.C.A. n. 31/2018

    Fissa le soglie di ammissibilità per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza; tali soglie, predeterminate e note alla struttura, consentono il controllo consuntivo aggregato e l’applicazione delle decurtazioni tariffarie.

  • delibera di Giunta regionale Campania n. 621 del 29 dicembre 2020

    Ha tenuto conto degli effetti della pandemia rinviando al 2021 le soglie più stringenti e dimezzando in via straordinaria le decurtazioni relative al 2020.

  • d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    La nomenclatura dei LEA riconduce le terapie con onde d’urto alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e ai PACC, sostenendo la legittimità della loro inclusione nei DRG ambulatoriali.

Massime di principio

  • La clausola di salvaguardia sottoscritta da una struttura sanitaria produce effetti di acquiescenza rispetto agli atti già esistenti relativi alla determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, ma non può comportare una rinuncia preventiva alle impugnazioni contro futuri e incerti provvedimenti di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni; una simile rinuncia è nulla.
  • Nel controllo consuntivo del rispetto di soglie di ammissibilità predeterminate per DRG ad alto rischio di inappropriatezza, l’amministrazione può operare su base aggregata mediante dati tabellari e calcoli automatici, senza dover riesaminare in via ordinaria le condizioni cliniche di ogni singola prestazione, quando tale riesame appartenga a un distinto sistema di controlli esterni campionari.
  • Il mancato contraddittorio procedimentale non determina automaticamente l’illegittimità della decurtazione tariffaria quando le soglie applicate siano predeterminate e note all’operatore, siano intervenute comunicazioni idonee a consentire la conoscenza delle contestazioni e l’interessato non dimostri quale specifico contributo partecipativo avrebbe potuto incidere sull’esito.
  • La struttura sanitaria che intenda giustificare lo sforamento delle soglie di appropriatezza deve allegare circostanze cliniche specifiche e concrete; una contestazione generica del difetto di istruttoria o motivazione non è sufficiente a confutare il giudizio amministrativo di inappropriatezza.
  • Gli effetti della pandemia sulla verifica dell’appropriatezza possono essere considerati dall’amministrazione mediante criteri generali di temperamento delle soglie o delle decurtazioni; ove tali misure siano state adottate, la struttura deve indicare concretamente il pregiudizio residuo subito, non potendo limitarsi a deduzioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieInvalidità del provvedimentoAppello
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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