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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02754/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un museo statale aveva chiesto il pagamento di 520,67 ore di straordinario festivo svolte durante il servizio. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che l'ordine di servizio richiamato non costituisse autorizzazione preventiva né consenso allo svolgimento di straordinario, perché non predeterminava un monte ore eccedente il debito orario e rinviava a una futura eventuale autorizzazione; di conseguenza, il lavoro festivo era stato qualificato come non autorizzato e compensabile solo con riposi compensativi. In cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1375 e 2697 c.c., 36 e 111 Cost. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la concreta organizzazione del lavoro, con turnazione su sei giorni e prestazione domenicale oltre l'orario ordinario di 35 ore, integrasse di fatto autorizzazione o comunque consenso datoriale allo straordinario; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe dapprima valorizzato la necessità del servizio e la legittimazione dello straordinario, per poi negarne la monetizzabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario non richiede necessariamente un'autorizzazione formale, potendo il consenso del datore desumersi anche implicitamente dalla concreta organizzazione del lavoro, purché la prestazione non sia stata resa insciente o prohibente domino. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché verifichi in fatto se il lavoro festivo debba essere qualificato come straordinario, applicando il principio sopra richiamato, oppure se rientri nella normale prestazione dovuta dal personale turnista secondo la contrattazione collettiva. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa considerazione di circostanze documentate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 1375 c.c.

    invocato in relazione alla correttezza e buona fede nell'organizzazione del rapporto di lavoro

  • art. 2697 c.c.

    invocato con riferimento al riparto dell'onere probatorio sulla sussistenza del diritto al compenso

  • art. 36 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, comprensiva del compenso per il lavoro eccedente

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria

Massime di principio

  • Il diritto al compenso per lavoro straordinario non presuppone necessariamente un'autorizzazione espressa e formale: è sufficiente che il consenso del datore di lavoro sia desumibile anche implicitamente dall'organizzazione concreta del servizio.
  • La prestazione di lavoro straordinario può ritenersi autorizzata anche quando il lavoratore abbia svolto attività oltre l'orario ordinario per effetto di una organizzazione del lavoro eterodiretta, purché non risulti eseguita insciente o prohibente domino.
  • Nel valutare la spettanza del compenso per straordinario, il giudice deve esaminare non solo gli atti formali di autorizzazione, ma anche le circostanze fattuali che possono integrare una autorizzazione tacita o implicita.
  • È censurabile la decisione di merito che escluda in via generale la monetizzabilità dello straordinario solo perché manca un atto formale, senza verificare se l'organizzazione del lavoro abbia di fatto imposto o consentito la prestazione eccedente.
  • Quando la prestazione festiva è resa nell'ambito di un servizio turnato, il giudice del rinvio deve distinguere tra lavoro straordinario effettivo e normale prestazione dovuta secondo la contrattazione collettiva applicabile al personale turnista.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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