Cassazione Penale, Sentenza n. 46724/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nel procedimento per il reato di cui all'art. 416-ter c.p. (scambio politico-mafioso). La difesa articolava due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla gravità indiziaria contestando l'apprezzamento delle intercettazioni e la presunta partecipazione dell'indagato al patto di scambio politico-mafioso; si deduceva che le intercettazioni e le circostanze indicate non dimostravano la contiguità dell'indagato con il clan e che le denunce presentate dal ricorrente erano fondate e non strumentali; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo che le dimissioni dalla carica di sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale avrebbero dovuto escludere l'attualità delle esigenze cautelari e che le motivazioni del Tribunale in proposito erano generiche e prive di specificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento al motivo relativo alle esigenze cautelari, mentre ha dichiarato inammissibile il resto. Sul piano della gravità indiziaria la Corte ha ritenuto non configurabile un sindacato di merito sulla valutazione delle fonti (intercettazioni e contesto elettorale) operata dal giudice del riesame, condividendo che i giudici avevano fondato la valutazione sull'esistenza di una significativa incidenza del clan nel territorio e su conversazioni e atti che collegavano i referenti del Mottola al sistema di raccolta voti e ad accordi con esponenti della criminalità. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, invece, la Corte ha censurato le motivazioni del Tribunale che si erano limitate a formulazioni generiche (es.: il ricorrente "ben potrebbe agire anche in altri campi") senza indicare elementi fattuali concreti e specifici che dimostrassero la persistenza di un rischio attuale e concreto. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli per nuovo esame su quel punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di scambio elettorale politico-mafioso; la Corte conferma che il quadro probatorio contestuale (intercettazioni, attività dei referenti sul territorio, incidenza elettorale del clan) può costituire base per la gravità indiziaria in sede cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rinvio alla nozione di pericolosità e alle modalità della valutazione cautelare; la Corte ha ritenuto corretta la svalutazione della presunta "pericolosità" basata sulle denunce del ricorrente, ma ha richiesto maggior specificità quando si afferma la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete
Norma che elenca le esigenze cautelari (e relative categorie di delitti/disvalori); la Corte ha richiamato la necessità che il giudice indichi se i rischi prospettati appartengano alle categorie previste e specifichi i fatti che giustificano la sussistenza delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulle decisioni cautelari non autorizza una completa rivalutazione di merito delle prove (es. riascolto e interpretazione delle intercettazioni): il giudice di legittimità valuta la motivazione e l'adeguatezza logico-giuridica, non sostituisce il giudice di merito.
- Per sostenere la gravità indiziaria in sede cautelare è sufficiente un quadro indiziario complessivo coerente (intercettazioni, ruolo dei referenti, incidenza elettorale del clan), ma la valutazione deve essere motivata e collegata a fatti specifici.
- Le esigenze cautelari richiedono motivazioni concrete e attuali: formule generiche del tipo "potrebbe agire anche in altri campi" sono insufficienti. Il giudice deve indicare i settori concreti in cui si presume il rischio e i comportamenti che lo rendono attuale.
- Le dimissioni dalla carica e lo scioglimento dell'ente comunale possono ridurre la rilevanza di talune esigenze cautelari legate all'accesso a pubbliche funzioni, ma non escludono automaticamente tutti i rischi; occorre però che l'organo cautelare spieghi perché tali eventi non incidono sulla sussistenza del pericolo.
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali possono consolidare la gravità indiziaria, ma la loro valutazione deve essere specifica: il ricorso difensivo che propone interpretazioni alternative può essere inammissibile se mira solo a rivalutare il merito senza allegare travisamenti processuali specifici.
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico focalizzarsi sulla carenza di motivazione e sulla mancanza di elementi di concretezza e attualità del pericolo, più che su una generica richiesta di riqualificazione probatoria.
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