Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30770/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 25/11/2024 con cui il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato che non si dovesse procedere per intervenuta prescrizione in relazione a contravvenzioni derivanti da violazioni del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 29 co. 3; 46 co. 2; 64 co. 1 lett. a) e b.) e successive integrazioni. Il Procuratore ha dedotto che il Tribunale non ha considerato la sospensione del decorso della prescrizione prevista dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. n. 758/1994 (in particolare art. 23): la notizia di reato sarebbe stata iscritta il 26/9/2019 e la comunicazione del mancato pagamento della sanzione amministrativa sarebbe pervenuta all'Ufficio Procura il 20/7/2020, sicché il termine di prescrizione non sarebbe maturato alla data della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha ritenuto che, pur essendo fondata la censura circa la mancata considerazione della sospensione del decorso della prescrizione ai sensi del d.lgs. 758/1994, l'atto di impugnazione era formalmente inidoneo: contro la sentenza di proscioglimento per contravvenzioni punite con pena alternativa o solo pecuniaria non è esperibile appello ai sensi dell'art. 593 co. 3 c.p.p., pertanto occorreva verificare i requisiti del ricorso per cassazione. Il Procuratore, tuttavia, nel ricorso ha introdotto per la prima volta elementi (date e comunicazioni) non richiamati nella decisione impugnata senza allegare gli atti o indicare i documenti per la formazione del fascicolo separato ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p.; ne consegue incertezza sul reale periodo di sospensione della prescrizione e la possibilità che, anche in caso di annullamento, potesse comunque essere pronunciata nuovamente l'improcedibilità per prescrizione. Tale incertezza determina la mancanza di un interesse concreto e attuale del Pubblico Ministero all'impugnazione, con conseguente inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008 (artt. 29 co.3; 46 co.2; 64 co.1 lett. a) e b.)

    Norme sostanziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituenti le fattispecie contravvenzionali contestate all'imputata; la sentenza impugnata ha dichiarato l'improcedibilità per prescrizione in relazione a violazioni di queste disposizioni.

  • d.lvo 106/2009 (integrazioni al d.lgs. 81/2008)

    Integrazioni normative richiamate nell'imputazione relative alla disciplina sanzionatoria collegata al d.lgs. 81/2008.

  • d.lgs. 758/1994 (art. 19 e ss.; art. 21 co.2; art. 23)

    Prevede la procedura amministrativa per l'estinzione delle contravvenzioni, con sospensione del decorso della prescrizione durante il termine concesso per l'ottemperanza delle prescrizioni e per il pagamento amministrativo. L'art. 23, specificamente per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, stabilisce che l'inottemperanza alle prescrizioni è condizione di punibilità, pertanto il giudice deve verificarne la sussistenza.

  • cod. proc. pen. art. 593 co. 3

    Impedisce l'appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata per contravvenzioni punite con pena alternativa o con la sola pena pecuniaria; il PM non poteva quindi proporre un appello ordinario contro la decisione del Tribunale in questo caso.

  • cod. proc. pen. art. 568 co. 5

    Principio di conservazione degli atti processuali che consente, in ipotesi, la trasformazione dell'impugnazione in altro mezzo, ma non deroga alle ordinarie regole di ammissibilità del rimedio (quindi il ricorso deve comunque rispettare i requisiti tipici della cassazione).

  • disp. att. cod. proc. pen. art. 165-bis

    Regola la formazione del fascicolo separato quando in cassazione si introducono elementi documentali non presenti nel provvedimento impugnato; il ricorrente deve allegare o indicare gli atti/documenti rilevanti per evitare l'inammissibilità per carenza di autosufficienza.

  • cod. proc. pen. artt. 530 e 531 (richiamati)

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la pronuncia di assoluzione o di declaratoria di estinzione del reato non è neutra e può fondare l'interesse all'impugnazione, ma nel caso concreto l'incertezza sui termini di sospensione impedisce di ravvisare un interesse concreto del PM.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di proscioglimento per contravvenzioni punite solo con pena pecuniaria l'appello ordinario è precluso ai sensi dell'art. 593 co. 3 c.p.p.; il PM deve valutare la cassazione, rispettando però i requisiti di ammissibilità.
  • Se l'impugnazione introduce fatti o date non richiamati nella decisione impugnata, è obbligatorio allegare i documenti probatori o indicare esattamente gli atti ai fini della formazione del fascicolo separato ex art. 165-bis disp. att. c.p.p.; in difetto il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • La sospensione del decorso della prescrizione prevista dal d.lgs. 758/1994 (artt. 19 e ss., segnatamente art. 23) opera durante il termine concesso per l'ottemperanza alle prescrizioni e per il pagamento amministrativo; quando rilevante, i relativi termini e comunicazioni devono risultare chiaramente dagli atti processuali.
  • Il Pubblico Ministero ha interesse a impugnare per la corretta applicazione della legge, ma tale interesse deve essere concreto e attuale: se l'annullamento potrebbe comunque condurre a una nuova improcedibilità (es. prescrizione già maturata), può mancare l'interesse e l'impugnazione risultare inammissibile.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione il PM (o altra parte) deve verificare e documentare con precisione i termini di prescrizione e le eventuali cause di sospensione/interruzione, per evitare che l'incertezza procedurale determini l'inammissibilità.
  • In materia di contravvenzioni con possibile estinzione amministrativa, è essenziale che il giudice di merito e le parti tengano esplicitamente conto delle comunicazioni amministrative (es. comunicazione di non pagamento) che incidono sul decorso della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.