Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto chiedendo l'assoluzione per "insussistenza del fatto", lamentando che il Tribunale non abbia chiarito le ragioni per cui abbia ritenuto superflue le risultanze diverse dalla deposizione dell'ispettrice ASL e non abbia spiegato le irregolarità del ponteggio che avrebbero giustificato la contestazione; in sostanza si chiede una diversa valutazione delle prove e una motivazione più puntuale rispetto alle presunte irregolarità del ponteggio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della difesa siano in realtà censure di merito (richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze) e quindi non proponibili in cassazione, e che la difesa non abbia indicato con la necessaria specificità le presunte lacune motivazionali della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che il vero addebito contestato alla D'AMICO era la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa (art. 90, comma 9, d.lgs. 81/2008), elemento rimasto incontroverso, mentre la valutazione del Tribunale ha ricondotto il fatto alla particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con conseguente non punibilità. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Applicata dal Tribunale per qualificare l'episodio come di particolare tenuità, con conseguente non punibilità della ricorrente in relazione alla fattispecie contestata
art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008 (lett. a))
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare
La norma impone al committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria; la Corte ha rilevato che tale addebito era quello effettivamente mosso alla D'AMICO e che la mancata confutazione di tale elemento ha reso inammissibili le censure difensive che invece miravano a contestare aspetti diversi (irregolarità del ponteggio)
Massime di principio
- In Cassazione non si possono proporre censure generiche sul merito: va indicata con precisione quale vizio di motivazione o quale doglianza di diritto si contesta
- Se l'addebito riguarda il mancato accertamento dell'idoneità tecnico-professionale del prestatore (art. 90, co.9 d.lgs.81/2008), la difesa deve concentrare le contestazioni su specifici elementi probatori che smentiscano tale mancata verifica, non su aspetti diversi come la mera irregolarità di un ponteggio
- Misure o iniziative adottate dal committente dopo la constatazione delle irregolarità possono concorrere a far rientrare il caso nella particolare tenuità (art. 131-bis), ma occorre che il giudice di merito ne dia motivazione puntuale
- L'assenza di contestazione specifica di elementi essenziali dell'accusa (es. la mancanza di documentazione che dimostri l'idoneità dell'impresa) rende difficile ottenere l'accoglimento del ricorso in sede di legittimità
- Per impugnare efficacemente una sentenza per motivazione ritenuta insufficiente occorre segnalare con esattezza quali passaggi motivazionali manchino o siano contraddittori e illustrare come i fatti accertati siano incompatibili con la decisione adottata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30654/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30768/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30770/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30778/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →