Cassazione Penale, Sentenza n. 30768/2025 del 15/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per occultamento di scritture contabili e omesse dichiarazioni IRPEF (anni 2013-2015) e IVA (2015). I principali motivi: assenza di prova certa dell'occultamento e dell'elemento soggettivo (si deduceva difficolta economica e incapacita gestionale, documentazione rinvenuta presso la sede aziendale), contestazione della ricostruzione del reddito basata sul cosiddetto spesometro e sulle risposte dei clienti (non prova che le fatture fossero state saldate e mancata considerazione dei costi deducibili), censura sulla determinazione della pena per non aver considerato le condizioni economiche e personali, e eccezione di non applicabilita della confisca per equivalente ai reati antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente motivato la ricostruzione dell'attivo fiscale mediante dati provenienti dallo spesometro integrato e dalle risposte dei clienti, e che le censure difensive fossero generiche e non avessero prodotto elementi alternativi concreti. Sulla fattispecie di occultamento la Corte ha ritenuto integrata la condotta anche se le scritture non fossero state istituite, poiche la distruzione/occultamento delle fatture integrano la fattispecie. Sulla confisca per equivalente e applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 la Corte ha affermato la continuita normativa con la previgente fattispecie e la possibilita di applicazione ai reati consumati dopo il 1/1/2008. Conseguenze pratiche: condanna confermata (pena unica di 1 anno e 1 mese di reclusione con pena sospesa, pene accessorie), confermata la confisca per equivalente fino a euro 310.127,92; il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dichiarazione di inammissibilita con sterilizzazione del decorso della prescrizione successivo alla pronuncia impugnata.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 10
Richiamato dal ricorrente contestando la prova dell'ocultamento; la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di 'istituzione' dei registri se ricorre distruzione o occultamento delle fatture, in quanto i documenti di cui la conservazione è obbligatoria sono comunque rilevanti ai fini del reato.
D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis
La Corte ha ritenuto sussistere identita e continuita normativa con la previgente fattispecie di cui all'art. 322-ter cod. pen., e quindi applicabile la confisca per equivalente ai reati consumati dopo il 1/1/2008.
Codice penale, art. 322-ter (previgente)
Richiamato per la continuita normativa con l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; la giurisprudenza consente l'applicazione della disciplina della confisca per equivalente ai reati successivi alla vigenza normativa.
Codice penale, art. 81
Usato per l'unificazione delle pene e per spiegare la modulazione della pena unica.
Codice penale, art. 133
Norma richiamata in relazione alla dosimetria della pena; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del giudice del merito circa le circostanze e la personalita dell'imputato non e sindacabile in Cassazione se corredato da motivazione non contraddittoria.
Codice di procedura penale, art. 606 (lett. b ed e)
Richiamato come parametro di censura dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a travolgere la motivazione della Corte territoriale.
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 546 co.1 lett. e)
Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali e probatorie; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi, avendo la Corte d'appello adeguatamente valutato gli elementi probatori.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento cassazionale.
Massime di principio
- La ricostruzione del reddito basata su dati dello spesometro e sulle risposte dei clienti puo essere utilizzata in sede penale se l'accertamento ha contenuto materialmente fondato su dati reali e verificabili; contestazioni generiche non sono sufficienti per escluderne l'affidabilita.
- La semplice difficolta economica o la mancata tenuta della contabilita non giustificano la distruzione o l'occultamento di documenti fiscalmente obbligatori; l'elemento soggettivo del reato puo desumersi anche dalla condotta e dall'entita dell'attivita svolta.
- Per impugnare con successo la quantificazione dell'attivo o della base imponibile il difensore deve proporre conteggi alternativi e documentazione puntuale che dimostri spese o costi non considerati dall'amministrazione fiscale.
- La determinazione della pena da parte del giudice del merito e, salvo illogicita o contraddittorieta, non e sindacabile in Cassazione: le motivazioni sul trattamento sanzionatorio devono essere affrontate con elementi di fatto precisi.
- La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e applicabile ai reati consumati dopo la data di efficacia normativa (giurisprudenza consolidata sulla continuita con la previgente fattispecie).
- In Cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; rilievi vaghi o meramente assertivi vengono dichiarati inammissibili.
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