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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30768/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per occultamento di scritture contabili e omesse dichiarazioni IRPEF (anni 2013-2015) e IVA (2015). I principali motivi: assenza di prova certa dell'occultamento e dell'elemento soggettivo (si deduceva difficolta economica e incapacita gestionale, documentazione rinvenuta presso la sede aziendale), contestazione della ricostruzione del reddito basata sul cosiddetto spesometro e sulle risposte dei clienti (non prova che le fatture fossero state saldate e mancata considerazione dei costi deducibili), censura sulla determinazione della pena per non aver considerato le condizioni economiche e personali, e eccezione di non applicabilita della confisca per equivalente ai reati antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente motivato la ricostruzione dell'attivo fiscale mediante dati provenienti dallo spesometro integrato e dalle risposte dei clienti, e che le censure difensive fossero generiche e non avessero prodotto elementi alternativi concreti. Sulla fattispecie di occultamento la Corte ha ritenuto integrata la condotta anche se le scritture non fossero state istituite, poiche la distruzione/occultamento delle fatture integrano la fattispecie. Sulla confisca per equivalente e applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 la Corte ha affermato la continuita normativa con la previgente fattispecie e la possibilita di applicazione ai reati consumati dopo il 1/1/2008. Conseguenze pratiche: condanna confermata (pena unica di 1 anno e 1 mese di reclusione con pena sospesa, pene accessorie), confermata la confisca per equivalente fino a euro 310.127,92; il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dichiarazione di inammissibilita con sterilizzazione del decorso della prescrizione successivo alla pronuncia impugnata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 10

    Richiamato dal ricorrente contestando la prova dell'ocultamento; la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di 'istituzione' dei registri se ricorre distruzione o occultamento delle fatture, in quanto i documenti di cui la conservazione è obbligatoria sono comunque rilevanti ai fini del reato.

  • D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis

    La Corte ha ritenuto sussistere identita e continuita normativa con la previgente fattispecie di cui all'art. 322-ter cod. pen., e quindi applicabile la confisca per equivalente ai reati consumati dopo il 1/1/2008.

  • Codice penale, art. 322-ter (previgente)

    Richiamato per la continuita normativa con l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; la giurisprudenza consente l'applicazione della disciplina della confisca per equivalente ai reati successivi alla vigenza normativa.

  • Codice penale, art. 81

    Usato per l'unificazione delle pene e per spiegare la modulazione della pena unica.

  • Codice penale, art. 133

    Norma richiamata in relazione alla dosimetria della pena; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del giudice del merito circa le circostanze e la personalita dell'imputato non e sindacabile in Cassazione se corredato da motivazione non contraddittoria.

  • Codice di procedura penale, art. 606 (lett. b ed e)

    Richiamato come parametro di censura dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a travolgere la motivazione della Corte territoriale.

  • Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 546 co.1 lett. e)

    Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali e probatorie; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi, avendo la Corte d'appello adeguatamente valutato gli elementi probatori.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento cassazionale.

Massime di principio

  • La ricostruzione del reddito basata su dati dello spesometro e sulle risposte dei clienti puo essere utilizzata in sede penale se l'accertamento ha contenuto materialmente fondato su dati reali e verificabili; contestazioni generiche non sono sufficienti per escluderne l'affidabilita.
  • La semplice difficolta economica o la mancata tenuta della contabilita non giustificano la distruzione o l'occultamento di documenti fiscalmente obbligatori; l'elemento soggettivo del reato puo desumersi anche dalla condotta e dall'entita dell'attivita svolta.
  • Per impugnare con successo la quantificazione dell'attivo o della base imponibile il difensore deve proporre conteggi alternativi e documentazione puntuale che dimostri spese o costi non considerati dall'amministrazione fiscale.
  • La determinazione della pena da parte del giudice del merito e, salvo illogicita o contraddittorieta, non e sindacabile in Cassazione: le motivazioni sul trattamento sanzionatorio devono essere affrontate con elementi di fatto precisi.
  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e applicabile ai reati consumati dopo la data di efficacia normativa (giurisprudenza consolidata sulla continuita con la previgente fattispecie).
  • In Cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; rilievi vaghi o meramente assertivi vengono dichiarati inammissibili.

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