Ordinanza n. 32/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 22 settembre 2025 e in pari data notificato, con cui la Prefettura di Treviso – Sportello Unico per l’immigrazione ha disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 13 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 22 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era motivato dalla mancata produzione, entro il termine assegnato con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, di documentazione idonea a dimostrare: a) la capacità economica del datore di lavoro a sostenere il costo del lavoro di tutti i dipendenti, incluso il lavoratore straniero; b) lo svolgimento di almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro, con una prestazione media di almeno tredici giorni mensili, per complessive trentanove giornate coperte da contribuzione previdenziale. Il ricorrente non aveva prodotto, nella sede procedimentale, ulteriori chiarimenti o elementi utili al riesame. La documentazione depositata soltanto in giudizio il 12 gennaio 2026 è stata ritenuta irrilevante e comunque tardiva ai fini cautelari.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che la mancata produzione, nel procedimento amministrativo e nel termine assegnato con il preavviso di rigetto, della documentazione richiesta avesse impedito all’Amministrazione di effettuare le valutazioni, ad essa riservate, sulla capacità economica del datore di lavoro. Per tale ragione il diniego è stato ritenuto correttamente adottato. La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio è stata considerata irrilevante e comunque tardiva ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha precisato che resta ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere all’Amministrazione il riesame della propria posizione alla luce della documentazione successivamente prodotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il preavviso ha individuato la documentazione necessaria per consentire all’Amministrazione di valutare la capacità economica del datore di lavoro e la regolarità del rapporto di lavoro; la mancata produzione nel termine assegnato ha impedito tali valutazioni.
La documentazione depositata per la prima volta in giudizio è stata ritenuta irrilevante e comunque tardiva nell’ambito della fase cautelare.
Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, la mancata produzione, entro il termine assegnato con il preavviso di rigetto, della documentazione necessaria a dimostrare la capacità economica del datore di lavoro e la regolarità del rapporto lavorativo consente il rigetto dell’istanza quando impedisce all’Amministrazione di svolgere le valutazioni di propria competenza.
- La documentazione prodotta per la prima volta nella fase cautelare non può sostituire quella che l’interessato avrebbe dovuto presentare nel procedimento amministrativo e può essere considerata irrilevante o tardiva ai fini della verifica della legittimità del diniego.
- La produzione tardiva in giudizio della documentazione mancante non impedisce all’interessato di chiedere all’Amministrazione il riesame della propria posizione, ma non determina, di per sé, l’illegittimità del precedente diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →